Il pagamento di imposte, ritenute, IVA, contributi e premi, IMU e degli altri tributi locali deve essere effettuato utilizzando il modello di versamento F24 (cartaceo, elettronico o telematico a seconda dei casi), utile anche per le compensazioni dei debiti fiscali con eventuali crediti d’imposta. Non solo, la modulistica F24 è prevista anche nei casi di richiesta di rimborsi all’Erario per versamenti effettuati ma non dovuti.
Vediamo allora di conoscere le diverse modalità di versamento di tasse e imposte, la modulistica specifica nei principali casi di utilizzo e la procedura per ottenere rimborsi.
F24: modelli e codici per ogni adempimento
Si fa presto a dire F24: in base all’adempimento fiscale, è necessario ricorrere ad un diverso tipo di modulo (e per ciascun pagamento o compensazione è necessario ricorrere agli specifici codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate).
Oltre al comune modello F24 ordinario (a cui si associa ila relativo F24 semplificato), troviamo infatti anche i seguenti moduli: F24 crediti PP. AA., F24 Accise, F24 Elementi identificativi (c.d. ELIDE), F24 Enti pubblici, F24 Cumulativo intermediari (c/c contribuente), F24 Cumulativo intermediari addebito unico (proprio c/c), F24 imposta sostitutiva Tfr, F24 IVA Periodica, F24 acconto IVA, F24 Ritenute reddito lavoro dipendente, F24 Ritenute reddito lavoro autonomo, F24 Ritenute Condomini, F24 Ritenute redditi diversi.
Modello F24, ELIDE e F23: quando servono
L’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie, devono essere versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello F23 è utilizzato per: imposte di registro, ipotecaria e catastale, gestite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate; canoni per concessioni demaniali; sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, multe e contravvenzioni).
NB: per il pagamento delle imposte e relativi accessori, sanzioni e interessi, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, si deve utilizzare il modello F24, mentre il modello F23 deve essere usato se indicato negli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con i quali è richiesto il versamento.
Ancora: in caso di compensazione, il modello F24 deve essere sempre compilato anche se a saldo zero. Solo in questo modo, infatti, si mettono a conoscenza gli Enti delle compensazioni che il contribuente intende effettuare e si consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
F24 cartaceo o telematico
I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati a effettuare i versamenti presentando il modello F24 per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati al servizio Entratel.
I non titolari di partita IVA possono effettuare il versamento presentando il modello cartaceo presso le banche convenzionate, gli uffici postali o gli agenti della riscossione.
Come pagare con F24
Il versamento tramite modello F24 può avvenire in contanti, con addebito sul conto corrente, con carte presso gli sportelli abilitati o presso tutti gli uffici postali, con assegni bancari, postali e circolari o con vaglia cambiari.
E’ inoltre possibile effettuare i versamenti mediante modello F24 telematico. In tal caso, condizione indispensabile è l’abilitazione al canale Entratel o Fisconline e di un conto corrente aperto presso una banca convenzionata o presso Poste Italiane S.p.A. Lo strumento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si chiama F24web o in alternativa F24 online.
=> Ravvedimento operoso: guida alla compilazione dell'F24
Il pagamento non viene effettuato con carta di credito ma tramite l’emissione di un ordine di addebito sul proprio conto. Il contribuente che effettua il versamento qualche giorno prima dell’effettiva scadenza non perde nessun giorno di valuta poiché l’addebito dal conto avverrà alla data dell’effettiva scadenza. Potrà in ogni caso annullare l’operazione fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di pagamento indicata dallo stesso contribuente.
F24 cumulativo
I professionisti, le associazioni di categoria e i CAF, in qualità di intermediari abilitati, possono utilizzare il servizio F24 cumulativo. In tal modo potranno essere effettuati i versamenti di contributi e premi per conto dei propri clienti con addebito sui conti correnti di questi ultimi.
Per fare ciò l’intermediario abilitato dovrà sottoscrivere una convenzione con l’Agenzia delle Entrate dalla quale otterrà un compenso per ogni F24 inviato. In pratica l’intermediario, acquisita l’autorizzazione dai propri clienti e gli estremi dei conti correnti sui cui effettuare l’addebito, predispone i modelli F24 e li inserisce in un F24 cumulativo.
A conferma dell’avvenuta trasmissione otterrà un’attestazione corredata da ricevuta relativa ai pagamenti inoltrati e, successivamente, le ricevute riguardanti l’esito comunicato dall’Istituto di credito per ogni singolo addebito sul conto. L’intermediario consegnerà copia delle ricevute e del modello F24 trasmesso per via telematica a ciascun cliente.
Istanze di Rimborso
Il contribuente che ha versato un importo maggiore di quanto effettivamente dovuto ha diritto ad avere indietro le somme maggiorate di interessi. La richiesta dei rimborsi può avvenire in sede di dichiarazione dei redditi o tramite presentazione di istanza.
Il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi può essere chiesto a rimborso al momento della compilazione del modello Redditi oppure riportato all’anno successivo ovvero compensando altri tributi da versare. Se il contribuente compila il modello 730 avrà la possibilità di ottenere il rimborso direttamente dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico.
I versamenti non dovuti, effettuati erroneamente, possono essere rimborsati solo su apposita domanda da presentarsi entro un determinato periodo dal versamento.
L’istanza di rimborso deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale del contribuente e contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso, conle distinte di versamento o le certificazioni delle ritenute subite.
L’Agenzia delle Entrate potrà accogliere o respingere la richiesta. In quest’ultimo caso il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.
Nello specifico i termini di decadenza delle domande di rimborso sono di 48 mesi per le imposte sui redditi, i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e quelle operate dallo Stato e 36 mesi per le imposte indirette.
Finalità | Decadenza |
---|---|
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires); versamenti diretti; ritenute operate dal sostituto d’imposta; ritenute operate dallo Stato e altre PA. |
48 mesi |
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni…). |
36 mesi |
Tutte le imposte (ipotesi residuale). | 24 mesi |
Il contribuente che deve ottenere un rimborso ma al contempo è destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati riceverà comunicazione con la quale l’Agente della Riscossione propone la compensazione delle partite.
I rimborsi riscuotibili presso gli uffici postali possono essere incassati entro 6 mesi dall’emissione. Decorso tale termine l’Agenzia delle Entrate effettuerà una seconda erogazione. Se anche in tale ipotesi l’importo non sarà incassato occorrerà presentare una nuova istanza. Informazioni sui rimborsi possono essere richieste tramite i canali di assistenza oppure presso qualunque ufficio dell’Agenzia.
a cura di LavoroImpresa