Con la manovra finanziaria estiva sono state introdotte alcune misure volte ad agevolare i contribuenti in stato di morosità a causa di debiti contratti con il Fisco, che si collocano in seno alla più ampia riforma della disciplina sui reati tributari.
Morosità fiscali
Dal 7 luglio scorso nel casi di debiti non superiori a 2mila euro, gli esattori devono inviare due solleciti di pagamento al contribuente inadempiente prima di dare avvio a qualsiasi forma di azione esecutiva, ciò con l’obiettivo di porre freno a provvedimenti particolarmente aggressivi come fermi amministrativi e ipoteche per debiti esigui. Infine il legislatore stabilisce che non sia più possibile richiedere interessi sulle sanzioni tributarie né tanto meno per gli interessi maturati per somme iscritte a ruolo.
Per la cancellazione di provvedimento di fermo amministrativo su beni mobili dai pubblici registri, il contribuente non deve più riconoscere alcuna somma a Equitalia né ad Aci o Pra.
Per quanto riguarda le ipoteche non è possibile l’iscrizione su un immobile del debitore prima di procedere a esecuzione forzata se l’importo del credito complessivo è inferiore a 20mila euro, se la somma iscritta a ruolo è ancora contestabile in giudizio o non lo è ancora in sede processuale e l’unità immobiliare di proprietà del contribuente debitore è adibita ad abitazione principale.
In tutti gli altri casi il tetto da 20mila scende a 8mila euro. L’esattore deve inviare una comunicazione preventiva al contribuente con l’intimazione a pagare entro 30 giorni, solo dopo si potrà procedere con l’iscrizione dell’ipoteca. Questa viene obbligatoriamente iscritta per un importo pari al doppio del credito vantato. L’espropriazione avviene se dopo sei mesi il contribuente non salda il proprio debito.
Liti fiscali
Altra novità in tema di reati tributari riguarda le liti fiscali previsti dall’art. 39 comma 12 della legge 98/2011, che in base al provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno ridefinite attraverso un apposito modello nel caso in cui non superino il valore di 20 mila euro, una delle parti in causa sia la stessa Agenzia e alla data dell’1 maggio 2011 siano ancora valutate dalle Commissioni tributarie o dal giudice ordinario indipendentemente dal grado di giudizio.
I contribuenti possono pagare entro il 30 novembre prossimo in un’unica soluzione attraverso l’”F24 versamenti con elementi identificativi”, riservandosi di presentare il modello dell’Agenzia per via telematica entro il 2 aprile 2012. Nel caso in cui la somma pagata fosse errata, il contribuente riceverà una notifica con la differenza da parte dell’ufficio competente, maggiorata degli interessi dell’1,5% annuo (cosiddetto “errore scusabile”). Entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente dovrà versare l’importo dovuto.
L’iter di definizione delle liti deve comunque cominciare con la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una domanda (una per ogni lite) per via telematica da parte di uno dei soggetti o intermediari abilitati, o direttamente dal contribuente recandosi presso la direzione provinciale dell’Agenzia.
Al momento della presentazione della domanda saranno rilasciate una copia su carta della domanda di definizione e una copia della comunicazione trasmessa che ne rappresenta prova della presentazione. Le liti sottoposte a possibilità di definizione sono state sospese fino al 30 giugno 2012, così come la presentazione di ricorsi, appelli e controdeduzioni, ma anche ricorsi in Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione. Chiudere una lite fiscale costerà un forfait di 150 euro se l’importo è inferiore a 2 mila euro. Nel caso in cui la somma fosse compresa tra i 2 mila e i 20 mila euro il contribuente dovrà pagare il 10% del totale se vincente sull’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, il 50% se soccombente, il 30% se la lite è ancora pendente nel primo grado di giudizio.