Nuove scadenze, sanzioni innalzate per le dichiarazioni infedeli, una moratoria per i ritardi di pagamento: sono alcune delle novità, numerose, introdotte dalla manovra finanziaria 2011 per quanto riguarda gli Studi di settore.
In primis, è ora previsto un termine mobile entro cui approvare Studi di settore nuovi o revisionati: dal 2012 infatti è prevista una scadenza variabile che prevede l’ufficializzazione della nuova versione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, che può essere modificata o integrata entro il successivo 31 marzo.
Modificate anche le sanzioni per omissioni ed errori, valide già per le dichiarazioni del periodo 2010 (poiché la loro trasmissione è avvenuta dopo il Dl 98/2011). Nel caso di omissione di presentazione del modello studi nonostante l’invito dell’Agenzia delle Entrate, si incorre nella massima pena, pari all’ammenda di 2.065 euro. Provvedendo invece dopo l’invito si paga la misura minima, anche utilizzando il ravvedimento operoso.
Per le dichiarazioni infedeli invece il legislatore ha deciso di innalzare del 50% la sanzione, prima compresa tra il 100% e il 200%, oggi tra il 150% e 300% della maggiore imposta o del minor credito nel caso di omessa presentazione del modello per gli Studi di settore.
Per quanto riguarda invece l’omessa indicazione dei dati, l’infedele esposizione dei dati stessi, e l’indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità resta valida la sanzione compresa tra il 110% e il 220%. Le sanzioni incrementali sono tuttavia applicabili solo nel caso in cui sia obbligatoria la compilazione del modello e la correzione dei dati comporti un risultato superiore al 10% di quello dichiarato, ravvisabile nel maggior reddito ai fini delle dirette, nella maggiore imposta accertata o minore imposta detraibile o rimborsabile ai fini Iva, o ancora un maggiore imponibile ai fini Irap.
Dallo scorso primo ottobre gli accertamenti esecutivi su Iva, imposte sui redditi e Irap riferibili a partire dall’annualità 2007 conterranno l’intimazione a pagare le somme dovute entro il termine individuato per la proposizione del ricorso. Il contribuente ha i trenta giorni successivi alla comunicazione per provvedere al pagamento, scaduti i quali il carico tributario passa all’agente di riscossione, che potrà attivare le procedure per il recupero coatto senza notifica della cartella di pagamento. Ciò anche in caso di ricorso da parte del contribuente, che non fermerebbe gli atti di espropriazione, ma comporterebbe solo una ridefinizione delle somme dovute, rimodulate e rese pari a quelle dell’iscrizione a ruolo provvisoria.
La manovra finanziaria prevede che in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalla legge non venga richiesto il pagamento della sanzione del 30% (a differenza di quanto previsto in precedenza dall’art. 13 del Dlgs 471/97), e che gli atti esecutivi dispongano di una moratoria di 180 giorni durante i quali, pur maturando gli interessi di mora, non possa essere messa in atto l’espropriazione forzata.
La moratoria serve a consentire al contribuente di richiedere la sospensiva al giudice tributario, ma non è valida nei casi di provvedimenti cautelari, quali iscrizione di ipoteca o fermi amministrativi, o nel caso in cui esista un rischio fondato per l’esazione del credito da parte dell’erario. L’iniziativa di espropriazione forzata deve essere necessariamente realizzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è diventata definitiva, pena la decadenza.