Moltissime le novità del Dl Sviluppo n. 70 del 2011, alcune dei quali rivolte alle piccole e medie imprese. Nel pacchetto sono contenute di semplificazioni fiscali per le PMI volte alla riduzione degli adempimenti, per risparmiare soldi e tempo. L’articolo 7, in particolare, prevede novità sulla contabilità semplificata, riservata a imprese individuali e società di persone che, aderendo, sono obbligate esclusivamente a rilevare gli aspetti economici dell’attività di impresa tralasciando quelli di natura patrimoniale e finanziaria.Tali soggetti già si avvantaggiano anche di una semplificazione riferita alle scritture obbligatorie, in quanto tenute solo alla custodia dei registri IVA integrati con i dati positivi e negativi necessari per determinare l’imponibile, o il registro degli incassi e pagamenti nel caso dei professionisti, e il registro dei beni ammortizzabili.
Soglie di accesso
Il Decreto Sviluppo amplia la platea dei beneficiari: i limiti per accedere al regime fiscale agevolato sono stati innalzati da 309.874,14 euro a 400.000 euro per le imprese che si occupano della presentazione di servizi (per la definizione di questa tipologia si fa riferimento al Dm 17 gennaio 1992), e da 516.456,90 euro a 700.000 euro per le imprese impegnate in attività di tipologia diversa.
Se la stessa impresa presenta entrambe le tipologie di attività, il parametro indicativo per poter usufruire della contabilità semplificata è rappresentato da quello espresso dall’attività prevalente alla luce dei ricavi dell’azienda, e qualora le diverse attività non siano distinte al livello contabile, si applica il tetto più elevato.
Queste novità consentiranno anche a chi è già in attività, ma ha superato i precedenti limiti, di rientrarvi a patto che rispetti i nuovi, visto che sono al momento direttamente applicabili già all’anno d’imposta 2011, e a chi avvia una nuova attività di avere comunque dei parametri di riferimento.
Ratei e risconti
Altra novità legata alle imprese in regime di contabilità semplificata consiste in una deroga al criterio della competenza, che consente di non conteggiare alcuni ratei o risconti. I ratei sono quote di entrate o di uscite future, relative a entrate e uscite già maturate, che avranno la loro manifestazione numeraria nel successivo esercizio; possono essere attivi, se tengono conto di entrate future relative a ricavi già maturati, ma non ancora liquidati, e passivi se tengono conto di uscite future relative a costi già maturati, ma non ancora liquidati.In altre parole si tratta di una sorta di credito o debito potenziale (visto che si tratta di valori numerari presunti) per servizi già goduti dall’impresa o già prestati a terzi alla data di redazione del bilancio, ma la cui manifestazione numeraria è posticipata.
I risconti sono quote di costi o di ricavi non ancora maturate che hanno già avuto la loro manifestazione numeraria; sono attivi se rinviano al futuro una quota di costi non ancora maturati, ma già pagati, e passivi se rinviano al futuro una quota di ricavi non ancora maturati, ma già incassati. Quindi sono valori economici riferibili a una quota di costo o di ricavo, e si hanno quando ad esempio è necessario stornare dai costi o dai ricavi una somma per servizi non ancora prestati o goduti, ma già riscossi.
Entrando nel merito, nel caso di importi inferiori a 1.000 euro che si riferiscono a contratti con corrispettivi periodici relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, la deduzione avviene nell’esercizio in cui è stato ricevuto il documento che comprova il pagamento. Come si evince da ciò, oltre al requisito indicato in precedenza (che ci si trovi necessariamente in presenza di corrispettivi periodici di importo inferiore a 1.000 euro), è necessario che l’addebito sia riferibile a due diversi periodi d ‘ imposta.
L’entrata in vigore di questa agevolazione, secondo l’art. 3 comma 1 della legge 212 del 2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, riguardo ai tributi periodici, le modificazioni inserite si applicano solo «a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».
Per questo motivo, in assenza di una deroga realizzata appositamente, l’agevolazione prevista per la prima volta in cui verrà applicata, riguarderà documenti di spesa relativi al 2011 ma pervenuti nel 2012, in caso contrario non sarà possibile effettuare la deduzione del costo se il documento è pervenuto nel 2011.
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