Con la manovra finanziaria 2011, convertita in legge a metà luglio, è cambiata radicalmente la disciplina che regola l’utilizzo delle perdite fiscali da parte di soggetti Ires. Restano fuori dalle modifiche imprenditori individuali e società di persone.
La manovra di luglio modifica i primi due commi dell’articolo 84, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per i soggetti Ires (imposta sul reddito d’impresa) non c’è più alcun limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un periodo d’imposta (mentre la vecchia normativa imponeva che queste potessero essere utilizzate entro il quinto periodo successivo ala realizzazione) e le perdite stesse possono essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta in una percentuale che non sia superiore all’80% del totale (in precedenza non esistevano invece limitazioni quantitative).
Perdite, la nuova norma
Tutto questo significa che le perdite realizzate dalle società di capitali possono essere utilizzate a compensazione in un periodo successivo a quello in cui sono state realizzate in una misura che non superi l’80% dell’intero ammontare del reddito di quel periodo; viene da sé che se la perdita non raggiunge il tetto dell’80% la compensazione è ammessa integralmente, in caso contrario il 20% rimanente dell’imponibile viene tassato e la quota parte della perdita riportata successivamente per un suo eventuale utilizzo.
Secondo il legislatore questa misura dovrebbe aiutare le imprese invischiate nella crisi che frena la crescita e mortifica il lavoro. Uscendo da questo periodo negativo infatti le aziende potrebbero aver accumulato quantità ingenti di perdite che non sarebbero recuperabili nell’arco di cinque anni come indicato dalla vecchia versione della norma relativa al versamento dell’Ires; contemporaneamente si è ritenuto che il nuovo regime, consentendo di procrastinare le perdite, avrebbe evitato alle imprese di cercare di superare il limite fissato attraverso svariate misure straordinarie.
Secondo le previsioni l’effetto finanziario delle modifiche dovrebbe essere sensibile: il differimento dell’utilizzabilità delle perdite infatti avrà effetti negativi nei confronti delle imprese e positivi in quelli dell’Erario.
Compensazione delle perdite, un esempio
Per comprendere meglio ciò, si consideri l’esempio formulato da Sergio Pellegrino e Giovanni Valcareggi per conto de “Il Sole 24 Ore”. Una società di capitali che nel 2012 consegua perdite pari a 1.000.000 di euro, nel 2013 un imponibile di 600.000 euro e nel 2014 di 400.000 euro secondo il vecchio sistema non avrebbe pagato imposte sul reddito per il 2013 e per il 2014 utilizzando la perdita precedente a compensazione. Con il nuovo sistema la perdita potrà essere utilizzata solo per l’80% del reddito, e cioè per 480.000 euro: sul 20% di reddito, e quindi su 120.000 euro, l’impresa sarà tenuta a pagare Ires per il 27,5% per un totale di 33.000 euro. Nel 2014, allo stesso modo, solo 320.000 euro potranno essere portate a compensazione su un totale di 400.000, e sugli 80.000 eccedenti si dovrà pagare 22.000 euro di Ires. Quindi l’azienda dovrà sopportare una perdita non utilizzata di 200.000 euro rispetto a cui manterrà iscritte a bilancio 2014 imposte differite attive per un totale di 55.000 euro.
Attraverso un’elaborazione basata sull’analisi dei dati definitivi di Unico SC 2009 e di quelli provvisori di Unico SC 2010 si è calcolata la quota di redditi imponibili recuperata grazie alla nuova modalità di tassazione. In questo modo si può stimare un recupero del gettito riferibile al 2012, con un acconto del 75%, di 471 milioni di euro, che si riducono per il 2013 e il 2014 a 269 milioni.
Casi particolari
Nel caso di imprese in regime di esenzione dell’utile realizzato, la perdita può essere riportata fino a un importo pari all’eccedenza dell’utile che non ha concorso alla formazione nei precedenti esercizi finanziari.
Per le perdite maturate nel primo triennio di attività dell’impresa continua a valere la riportabilità illimitata e in piena misura come in precedenza.
Il passaggio dal vecchio al nuovo regime
Per quanto concerne il passaggio dal vecchio al nuovo regime non c’è un cenno specifico all’interno della manovra correttiva, ma stando al comma 1 dell’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente la nuova modalità dovrebbe essere applicata a partire dalle perdite prodotte nel 2012, ma nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma il nuovo regime è considerato applicabile con effetto immediato a partire dal 2011.
Altre perplessità riguardano il riporto delle perdite maturate prima delle modifiche apportate alla legge: ancora la relazione governativa spiega in questo caso che in assenza di un regime transitorio le perdite accumulate prima delle modifiche seguano il vecchio iter previsto.
Quindi in questo caso la riportabilità dovrebbe essere integrale, come indicato dalla vecchia versione della normativa, ma le stime di gettito illustrate nella relazione tecnica fanno pensare al contrario, lasciando intendere invece che anche le perdite pregresse debbano risentire della limitazione introdotta con la nuova versione. Qualora ciò fosse confermato, si tratterebbe di una grave penalizzazione nei confronti delle imprese soggette a Ires, che sarebbero indebolite nella loro possibilità di recuperare le perdite in un periodo negativo per tutta l’economia mondiale.