Per verificare che il datore di lavoro abbia rispettato la contribuzione minima dovuta al dipendente, il computo dei minimali deve essere calcolato tenendo conto di tutte le somme ricevute dal lavoratore in riferimento all’intero anno solare, non al singolo mese. Una sentenza del Tribunale di Milano (n. 320 del 19 marzo 2015) afferma il principio di onnicomprensività della retribuzione in ragione di anno come l’unico valido parametro di rispetto dei minimali previsti dalla legge.
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Computo contribuzione minima
Il Tribunale del lavoro di Milano ha affrontato il caso di una pretesa previdenziale avanzata dall’INPS contro una cooperativa di lavoro costituita da soci, in gran parte assunti con contratti di lavoro intermittente e part-time.Per questi, l’Istituto di previdenza aveva richiesto una contribuzione calcolata in base al nuovo metodo minimale retributivo orario, sostenendo che il rispetto dei minimali di legge, in base ai quali va calcolata la contribuzione dovuta nella misura minima inderogabile, doveva tenere conto della recente distinzione tra contribuzione diretta e indiretta.
La prima riguarda l’ordinario compenso del datore di lavoro, la seconda invece una serie di somme quali, a titolo di esempio, quota ferie non godute, quota tredicesima e quattordicesima, premessi non goduti. L’inserimento di questa seconda fattispecie nella base di calcolo avrebbe notevolmente modificato i conteggi relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in seguito all’esclusione dei compensi non ordinari.
Sentenza
Il Giudice del lavoro, con la sentenza richiamata, ha rigettato la richiesta dell’INPS, sostenendo che II principio secondo cui sussiste retribuzione indiretta e diretta, e solo della seconda andrebbe tenuto conto ai fini del rispetto dei minimali di legge, configge con la granitica giurisprudenza lavoristica e previdenziale per cui tali somme debbono essere computate ai fini della contribuzione da pagare, costituendo comunque retribuzione. Norma contraria non vi è. Come non vi è norma che imponga un calcolo mensile e non complessivo ad anno solare.
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Paradossalmente, continua il giudice, ove valesse il principio sostenuto dall’ente, – non suffragato da nessun atto di legge o atto normativo secondario – quest’ultimo dovrebbe rifiutare i pagamenti retributivi comprendenti tali voci, anche se – di più – pagati mensilmente e non ad anno. Conseguenza assurda e non ancora rinvenibile in fatto. Ciò è suffragato anche dal TUIR, che all’art. 51 sottolinea che il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, e non nel mese.