Aumentano per tutti le addizionali regionali all’IRPEF, nessuno escluso: le maggiorazioni delle aliquote previste dagli automatismi fiscali (art. 6, comma 7, del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68) si applica su tutti gli scaglioni di reddito: per la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, l’incremento è pari al +0,30% dell’aliquota vigente. A precisarlo è stato il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 5/DF/2015 a fronte dei dubbi emersi in merito all’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del Dlgs 6 maggio 2011, n. 68, che disciplina le addizionali regionali all’IRPEF.
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Più in particolare a destare perplessità era l’apparente conflitto tra i commi 3 e 10 dell’articolo 6. Il comma il comma 3 dell’art. 6 prevede che:
«La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il comma 10 dell’art. 6, prevede che:
«Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».
Il punto è che per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari che non abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal Piano da loro proposto, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, entra in gioco la disposizione dall’art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in base alla quale questa situazione comporta
“L’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti”.
Il Dipartimento delle Finanze chiarisce ora che tale incremento deve essere applicato necessariamente su tutti gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l’IRPEF, senza possibilità di esonero dalla maggiorazione per i redditi fino a 15.000 euro.
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Dunque nel caso in questione non trova applicazione il sopracitato comma 3 dell’art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, ma il successivo comma 10 dello stesso articolo. Il venire meno di ogni discrezionalità della Regione deriva dal fatto che la finalità della disposizione è quella di garantire la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario, anche attraverso l’applicazione automatica sia delle maggiorazioni di imposta che degli incrementi di aliquota.
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