Le eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica) possono essere utilizzate come credito d’imposta, sia ai fini IRES che ai fini IRAP. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E/2015, in riferimento alle modifiche introdotte dal Dl n.91/2014 (Decreto Competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. I dubbi chiariti dal Fisco riguardano la maggiorazione del 40% per le società quotate (Super ACE), la trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP e la disciplina antielusiva speciale.
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Super ACE
Le società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati Membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo possono usufruire di un incremento del 40% della base ACE. Più nel dettaglio il comma 1, lettera a), dell’articolo 19 del Decreto Competitività ha modificato la disciplina dell’ACE, inserendo il seguente comma 2 – bis all’interno dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011:
“Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati Membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata del 40%”.
Il moltiplicatore del 40% si applica all’incremento patrimoniale rilevante realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente.
=> Super ACE per aziende che si quotano in Borsa
Eccedenze ACE
In caso di eccedenza ACE è possibile riportarla nei periodi d’imposta successivi ai fini IRES, o convertirla in tutto o parzialmente in credito d’imposta IRAP. Diversamente non è possibile riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata in credito d’imposta IRAP e non utilizzata. Inoltre il credito derivante delle eccedenze ACE non può essere utilizzato in compensazione orizzontale, quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700 mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.
Disciplina antielusiva
In merito alla disciplina antielusiva, nella circolare l’Agenzia precisa:
“Ferma restando l’applicazione del precetto antielusivo generale di cui all’articolo 37 – bis del DPR 600 del 1973, è però prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, per dimostrare che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE non abbia determinato la duplicazione del beneficio all’interno del gruppo”.
Infine l’Agenzia fornisce ai propri uffici istruzioni per esaminare le eventiali istanze di disapplicazione.
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