Novità 2015 per i contribuenti che in dichiarazione dei redditi decidono di portare in compensazione i crediti risultanti dal 730: il modello F24 non si può più presentare alla banca o all’ufficio postale ma va inviato direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica. Si tratta, evidentemente, di un adempimento che riguarda sia chi presenta il 730 precompilato sia il modello 730 cartaceo.
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Quadro I: Compensazioni
Nel modello 730 c’è un apposito quadro I dedicato alle imposte da compensare. La compilazione è semplice: si inserisce l’importo che si vuole compensare – e che bisogna poi versare con il modello F24 – o, in alternativa, si barra la casella 2, che indica la volontà di utilizzare in compensazione l’intero credito che risulta dalla dichiarazione.
Nel 730 precompilato, identico a quello cartaceo, una volta inseriti i dati si clicca sul pulsante “conferma” e si prosegue con la compilazione, inserendo modifiche oppure consultando il prospetto di liquidazione, che contiene: risultato contabile, calcolo delle tasse (IRPEF, addizionale, altre imposte), trattenute e rimborsi del sostituto d’imposta, somme da versare con F24 o da rimborsare da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Versamento imposte
Dal 2014 il modello F24 si presenta nella grande maggioranza dei casi esclusivamente in via telematica, direttamente all’Agenzia delle Entrate. E’ possibile rivolgersi a un intermediario mentre non si può più presentare l’F24 attraverso la banca o gli uffici postali. Più nel dettaglio, il modello F24 telematico è obbligatorio nei seguenti casi:
- saldo finale, per effetto della compensazione eseguita, uguale a zero o positivo;
- saldo del modello F24 superiore a mille euro.
Nel caso di compensazioni con saldo superiore a zero o versamenti superiori ai mille euro, oltre all’invio online è possibile utilizzare i servizi di internet banking degli operatori finanziari.
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L’utilizzo del modello F24 cartaceo è stato fortemente ridotto: resta possibile per il versamento superiore ai mille euro e non siano state effettuate compensazioni e in pochi altri casi limitati (dettagliati nella circolare numero 27 del settembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate). Si ricorda che per utilizzare in compensazione un credito superiore a 15mila euro, è necessario apposito visto di conformità. I contribuenti che utilizzano in compensazione solo una parte del credito risultante dalla dichiarazione ottengono il rimborso dal sostituto d’imposta nei mesi di luglio e agosto, oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate (nel caso, ad esempio, di chi non ha un sostituto d’imposta).
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L’importo del credito che è possibile utilizzare in compensazione è segnato nel prospetto di liquidazione per chi presenta il 730 precompilato o nel prospetto Modello 730-3/2015 (righi da 191 a 197, e da 211 a 217 per il coniuge), consegnato da chi presta l’assistenza fiscale. Gli stessi righi contengono anche codici tributo, anno di riferimento, codici di Regione e Comune, tutti dati da utilizzare per la compilazione del modello F24.