Con la sentenza n.9732/2015 ha confermato l’ammissibilità di diversi metodi per ricostruire i ricavi dell’azienda in caso di accertamento induttivo tra i quali quello di analizzare il numero di tovaglioli utilizzati, listino prezzi, l’acqua minerale e le inserzioni pubblicitarie sulle riviste di settore. E questo anche nel caso in cui le scritture contabili risultino formalmente regolari.
=> Accertamento induttivo se la contabilità è inattendibile
Il caso
Il caso in esame riguardava una società d’intermediazione immobiliare le cui provvigioni percepite nell’esercizio dell’attività erano state ricostruite dal Fisco induttivamente sulla base delle inserzioni pubblicitarie pubblicate su una rivista di settore. Dunque alla società era stato notificato un avviso di accertamento a fini IVA e IRAP. Chiamata in causa, la Cassazione ha confermato la legittimità del recupero operato dal Fisco.
Metodi indagine legittimi
In altri casi la Corte aveva stabilito la legittimità di altri metodi di indagine per la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi d’impresa fondata sulla base della valutazione dei consumi unitari di determinate materie sussidiarie o beni di consumo. Ad esempio con la sentenza n. 9884/2002 veniva dichiarato legittimo l’accertamento induttivo basato sul calcolo del consumo unitario dei tovaglioli impiegati, poiché “il numero di questi, rappresenta un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente, cioè del tutto legittimamente (senza che intervenga la mediazione di alcun “terzo fattore” o l’applicazione di alcuna presunzione di secondo grado), presumere il numero di pasti effettivamente forniti dall’impresa di ristorazione, così da ricostruirne i ricavi in sede di accertamento analitico-induttivo di tali specifiche poste”.
=> Dichiarazione redditi in ritardo: accertamento induttivo
In linea con tale sentenza anche la n. 18475/2009 con la quale la Corte ha ribadito la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo basato sul numero dei tovaglioli utilizzati (il cosiddetto “tovagliometro“) nel caso in cui dalle indagini effettuate emergano gravi incongruenze. Da sottolineare che tale elemento, può essere utilizzato anche dal contribuente, oltre che dal Fisco, per fornire la prova contraria all’accusa di evasione. Con la sentenza n. 17408/2010 la Suprema Corte arrivava a conclusioni simili per il consumo unitario di acqua minerale. Legittimi anche gli accertamenti basati su:
- la percentuale di ricarico applicata dal contribuente sul costo del venduto rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza (sentenza Cassazione n. 1007/2009);
- le risposte pervenute all’Amministrazione finanziaria ai questionari inviati ai clienti (sentenza n. 22122/2010);
- le inserzioni pubblicitarie immobiliari (sentenza n. 9732/2015).
– Corte di Cassazione.