La Corte di Cassazione (sentenza n. 11479 del 19 marzo 2015) ha affrontato il caso del titolare di impresa che, in seguito a controllo fiscale era stato accusato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Il contribuente aveva dichiarato che i documenti erano detenuti dal commercialista di fiducia (che quindi aveva omesso di consegnarli alla Guardia di Finanza), il quale però aveva negato di esserne in possesso.
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Controlli fiscali
Inizialmente assolto dal Tribunale di Pordenone, l’imprenditore è stato poi dichiarato colpevole dalla Corte d’Appello di Trieste sulla base di alcuni dati:
- evasione fiscale per diversi anni d’imppsta;
- assenza di delega scritta al commercialista;
- prove testimoniali insufficienti;
- fax inviato dal commercialista alla Camera di Commercio, con il riepilogo delle operazioni commerciali intrattenute con l’imputato, non comprovante l’esistenza di delega;
- linea difensiva poco credibile (il commercialista avrebbe distrutto la documentazione contabile dopo aver appreso che l’imputato lo aveva denunciato come ricettatore di merce rubata).
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Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza di secondo grado, sottolineando che:
«se è vero che il contribuente che dichiari che le scritture contabili si trovano presso altri soggetti deve esibire l’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture contabili in loro possesso, è altrettanto vero, però, che la mancata esibizione dell’attestazione o il rifiuto del soggetto terzo all’esibizione delle scritture stesse o la sua opposizione all’accesso degli organi accertatori, comportano come unica conseguenza legalmente prevista che i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili non possono essere più presi in considerazione a favore del contribuente (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, commi 5 e 10)».
Prove insufficienti
Ciò non vuol dire che la mancata esibizione dell’attestazione si trasforma automaticamente in una mancanza di prova ma certamente ciò non può accadere nel processo penale, che non tollera prove legali, nel quale la ricostruzione del fatto storico che integra la fattispecie di reato si alimenta del principio del libero convincimento del giudice.
«Legittimamente, dunque, il giudice penale può, pur in assenza di prove documentali, ricavare il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla attestazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53».