Acconto TASI al rush finale: le regole per calcolare la prima rata 2015 da pagare entro il 16 giugno sono sostanzialmente le stesse dell’anno scorso, con la differenza che la tassa è ora a regime, quindi sono chiamati alla cassa tutti i proprietari di immobili (anche gli inquilini, per la relativa quota), indipendentemente da nuove delibere comunali. L’acconto è pari al 50% dell’importo totale dovuto per il 2015. Vediamo esattamente come va effettuato il calcolo.
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Tasi per proprietari di immobili
L’imponibile TASI è lo stesso dell’IMU: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile. Ecco tutti i coefficienti:
- abitazione (gruppo catastale A, tranne A10): 160;
- uffici e studi privati (categoria catastale A10): 80;
- uffici pubblici (gruppo catastale B): 140;
- negozi e botteghe (C1): 55;
- cantine e solai (C2): 160;
- laboratori, palestre, stabilimento balneari (C3, C4 e C5): 140;
- posti auto e rimesse (C6 e C7): 160;
- magazzini, opifici, immobili d’impresa (gruppo catastale D, tranne D5): 65;
- banche (D5): 80.
Per gli immobili del gruppo D non ancora iscritti in Catasto si applicano i nuovi coefficienti previsti dal decreto del ministero delle Finanze del 25 marzo 2015 (per quest’anno il coefficiente è 1,01).
=> IMU-TASI: coefficienti immobili gruppo D
A questo punto si applica l’aliquota comunale secondo la regola seguente:
- si applicano le aliquote 2014 e si fa poi il conguaglio a dicembre con quelle 2015;
- se ci sono aliquote 2015 si possono già applicare (è un’opzione, non un obbligo) conguagliando poi a dicembre se il Comune ne delibera di ulteriori entro il 28 ottobre.
=> TASI-IMU: i Comuni con nuove delibera 2015
A questo punto si applicano le eventuali detrazioni previste dal Comune di appartenenza (bisogna verificare la delibera). Il risultato ottenuto si divide per due, ottenendo la somma dovuta per l’acconto 2015. Per i contribuenti che volessero effettuare il calcolo online, PMI.it mette a disposizione uno strumento, con le relative istruzioni.
=> TASI: casi particolari e calcolo online su PMI.it
Per semplificarsi la vita, il contribuente in linea generale può prendere la TASI totale pagata l’anno scorso, e dividerla per due. Attenzione, però, questo metodo non è applicabile se ci sono state variazioni sul possesso dell’immobile nel 2014 o 2015. Ad esempio, se è stato acquistato nel 2014, la TASI pagata l’anno scorso sarà relativa solo ai mesi di possesso, mentre quella del 2015 deve essere rapportata all’intero anno. Se, invece, l’immobile è stato venduto nei primi mesi del 2015, succede il contrario e la tassa 2014 sarà più alta, perché rapportata all’intero anno, rispetto a quella 2015, relativa solo ai mesi di possesso.
Altro chiarimento importante: chi decide di applicare da subito le aliquote 2015, nei Comuni in cui si sono le delibere, può farlo indipendentemente dalla data di approvazione. Ricordiamo che i Comuni hanno tempo fino al 28 ottobre per modificare le aliquote e possono intervenire modificando eventuali delibere 2015: in questi casi, si effettuerà il conguaglio in dicembre.
La rendita catastale dell’immobile, fondamentale per calcolare l’imponibile, si trova nell’atto di compravendita oppure è in visura (c’è un apposito servizio sul sito del Catasto).
TASI per chi vive in affitto
La norma relativa alla TASI prevede il pagamento anche da parte degli inquilini. La quota TASI per chi vive in affitto deve essere compresa fra il 10 e il 30%. Nel caso in cui non ci sia una decisione specifica nella delibera comunale, si applica automaticamente il 10%. Le modalità di calcolo sono le stesse previste per i proprietari. Quindi, l’inquilino calcolerà l’intersa TASI dovuta sull’immobile con il metodo sopra indicato, e applicherà la quota a proprio carico prevista dal regolamento comunale. La restante parte della tassa è a carico del proprietario dell’immobile.
=> TASI per inquilini in affitto: guida completa
La cosa importante da ricordare è la seguente: la destinazione d’uso dell’immobile (in base alla quale si decide ad esempio se applicare l’aliquota sulla prima casa o quella sulle altre abitazioni) va riferita al proprietario, non all’inquilino. In parole semplici: con ogni probabilità, per l’inquilino l’abitazione in affitto sarà la prima casa, mentre per il proprietario spesso è una seconda casa. L’aliquota corretta da applicare, in questo caso, è quella sulle seconde case. Se invece l’inquilino affitta una sola stanza nella casa di abitazione del proprietario, allora si applicherà l’aliquota della prima casa, applicando poi la quota dell’inquilino (ad esempio, il 10%).