Cambiano nel 2024 gli orari di reperibilità per le visite mediche ai dipendenti pubblici in malattia: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi): lo rende noto l’INPS, che recepisce la sentenza del TAR n. 16305/2023 con cui è stata bocciata la differenza tra regole nel pubblico e nel privato.
Le nuove disposizioni INPS si applicano in attesa dell’emanazione di un apposito decreto ministeriale o della eventuale riforma della sentenza del TAR Lazio.
Visite mediche in malattia
In caso di assenza dal lavoro per malattia il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’INPS. Il lavoratore deve sottostare poi alle visite fiscali diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori).
Tra gli obblighi del medico curante figura l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).
Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia.
Fasce di reperibilità alle visite fiscali INPS
Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS.
È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che dal 2024 diventano uniche, applicate sia ai dipendenti privati sia ai lavoratori del pubblico impiego.
- Fino al 2023 per statali e personale enti locali la reperibilità è stata prevista per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
- dal 2024 la reperibilità diventa la stessa nel pubblico e nel privato: intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni).
Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.
Esenzione dalla reperibilità
Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico). In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:
- malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;
- infortunio sul lavoro;
- patologie per cause di servizio;
- gravidanza a rischio;
- ricovero ospedaliero;
- eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.
La circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Per i casi particolari, la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia.
Quando scatta la visita fiscale per il lavoratore in malattia
I datori di lavoro possono segnalare alla struttura INPS competente possibili eventi riferiti a lavoratori che risultano esenti dai controlli ma per i quali ravvisino la necessità di una verifica.
Di fatto, i lavoratori restano esentati dalla reperibilità ma non dai controlli sulla correttezza della certificazione di esenzione in relazione alla prognosi indicata.
Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Per il personale del comparto Scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).
Assenza ingiustificata alla visita fiscale: cosa comporta?
Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:
- del 100% per i primi 10 giorni di patologia;
- del 50% per le giornate successive.
Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).