Non sono soggetti all’IRAP i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – quali medici generici e pediatri convenzionati – dovendo tali professionisti sottostare a precise prescrizioni e vincoli imposti dalla tipologia del rapporto. Lo ha chiarito la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 320/2015, precisando che l’esercizio professionale di medici generici e pediatri convenzionati è soggetto alla sorveglianza delle Asl e, per questo, non può essere mai imputabile un’autonoma organizzazione.
=> IRAP e IRPEF: le novità 2015
Tale attività di sorveglianza è finalizzata a verificare che i professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale non superino un certo numero di assistiti, eseguano le visite domiciliari, osservino un preciso orario di apertura dell’ambulatorio e dispongano delle attrezzature minime necessarie per l’esercizio dell’attività, come previsto dalla convenzione stessa.
=> Modello IRAP: le nuove deduzioni
Su quest’ultimo punto si è espressa in passato anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13810/2014, precisando che la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature e gli strumenti di diagnosi indicati nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270 del 2000, da parte dei professionisti convenzionati non integra il requisito dell’autonoma organizzazione.
=> Deduzione IRAP: i criteri di calcolo
Questo perché tale dotazione rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” e rappresenta dunque un presupposto necessario e obbligatorio, ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto di convenzione.