L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini-guida all’imposta di bollo assolta in maniera virtuale. La circolare n. 16/E/2015 fornisce, infatti, un pratico vademecum su:
- le corrette modalità di presentazione delle domande;
- il procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione del tributo;
- gli uffici competenti;
- i criteri da applicare per lo scomputo degli acconti;
- le modalità di applicazione delle sanzioni;
- l’istituto del ravvedimento operoso nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele.
=> Imposta di bollo virtuale 2015: online il modello ufficiale
Domande di autorizzazione
Per assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale è necessario richiedere l’autorizzazione tramite una domanda da presentare insieme a una dichiarazione che riporti il numero di atti che si stima saranno emessi o ricevuti nel corso dell’anno. La domanda va quindi consegnate all’ufficio territorialmente competente oppure inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La modalità di presentazione cartacea avrà termine il 31 dicembre 2015, mentre a partire dall’1 gennaio 2016 la via telematica diventerà esclusiva.
=> Bollo virtuale da F23 a F24: le istruzioni
Liquidazione
A rilasciare l’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale sono le Direzioni provinciali, strutture generalmente deputate anche alla liquidazione dell’imposta di bollo virtuale. Per ragioni organizzative, però, il Direttore provinciale può affidare queste attività a uno o più uffici territoriali. Diversamente, nel caso in cui le domande siano state presentate da uffici e enti statali e dalle Camere di Commercio, le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Direzioni regionali. La competenza viene individuata, in entrambi i casi, in base al domicilio fiscale del contribuente.
=> Al via @e.bollo: imposta digitale per istanze online
Rinuncia
Qualora si decida di rinunciare all’autorizzazione è necessario presentare una comunicazione, allegando una dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno in corso fino al giorno della rinuncia. (Fonte: Circolare 16/E/2015 Agenzia delle Entrate).