Datori di lavoro che versano la contribuzione secondo obblighi e misure diverse, o che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa, agenzie di somministrazione, imprese del settore armatoriale e navale: sono alcuni casi in cui l’impresa non è tenuta all’obbligo di posizione contributiva unica, in base alla circolare INPS 65/2015. L’istituto di previdenza ricorda innanzitutto che il termine per completare le operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che utilizzano più matricole è scaduto lo scorso 31 marzo (dopo la proroga del dicembre 2014).
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Tenendo presente questo quadro normativo, l’INPS precisa quali sono i datori di lavoro che continuano a poter operare con distinte posizioni aziendali:
- datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi. Rientrano in questa fattispecie le posizioni contributive di particolari categorie di lavoratori, come le prestazioni per i lavoratori in esodo anticipato (in base alla legge 92/2012), il versamento per lavoratori regolarizzati a seguito di emersione, per i dirigenti dipendenti da aziende del terziario che hanno mantenuto l’iscrizione all’ex INPDAI, per i lavoratori che svolgono prestazioni lavorative in Paesi non convenzionati o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l’Italia.
Attenzione: l’obbligo di utilizzo di un’unica matricola aziendale si estende alle situazioni in cui, anche in presenza di lavoratori con obblighi contributivi diversi, la differenziazione risulti rilevabile attraverso l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso UniEmens. Come è noto, detta valorizzazione, ricorrendone le condizioni, va opportunamente combinata con la caratterizzazione strutturale della matricola aziendale, con particolare riguardo all’utilizzo dei codici di autorizzazione caratterizzati da un valenza selettiva, ossia la cui efficacia è subordinata alla ricorrenza, nella denuncia individuale, di specifiche codifiche.
- datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche. L’autonomia delle diverse attività dipende, generalmente, dall’autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, dalla diversa finalità e dal diverso tipo di rischio;
- imprese armatoriali, per la distinta esposizione del personale, a seconda che ricorra o meno l’applicazione della legge 413/1984 (sulle pensioni nel settore marittino);
- imprese appaltatrici di servizi operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell’impresa.
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Infine, nel caso in cui attività e procedure per la posizione contributiva unica comportino adeguamenti di di impatto significativo dei sistemi informativi aziendali o dell’organizzazione interna, la sussistenza di più matricole aziendali è definitiva “Ammissibile fino a nuove disposizioni dell’istituto“. Si tratta di situazioni che possono verificarsi con maggior frequenza in grandi gruppi, a seguito di operazioni di fusione o acquisizione, o di innovazioni organizzative. (Fonte: circolare INPS 65/2015).