Si avvicina il debutto del Modello 730/2015 precompilato, che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione a partire dal prossimo 15 aprile, e il Fisco intensifica gli sforzi per informare adeguatamente i contribuenti e chiarire tutti i punti: l’ultimo strumento sono le FAQ, risposte alle domande più frequenti, contenute nella circolare 11/E /2015. Vengono trattati tutti gli aspetti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata, dalla platea di riferimento alle modalità di accesso alla possibilità di effettuare modifiche o integrazioni alla responsabilità degli intermediari. Vediamo i punti principali.
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Destinatari del 730 precompilato
Riceveranno la dichiarazione precompilata i contribuenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
- nel 2014 titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei tempi previsti, quindi entro il 9 marzo, la Certificazione Unica 2015. Sono esclusi i pensionati e i parlamentari europei. Nel dettaglio, oltre ai dipendenti, il 730/2015 precompilato riguarda i titolari dei redditi elencati nell’articolo 50 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi (legge 917/1986), lettere a,c,c-bis,d,g (esclusi i parlametari europei),i,l;
- nel 2014 hanno presentato il 730 oppure UNICO persone fisiche o UNICO mini pur avendo diritto di presentare il 730. Possono aver presentato, oltre al 730, anche i quadri RM, RT e RW di UNICO.
Attenzione: nel caso in cui il 730/2014 sia stato presentato in forma congiunta, vengono predisposti due diversi modelli 730/2015, uno per ogni coniuge. Se i coniugi vogliono ripresentare la dichiarazione 2015 in forma congiunta, devono rivolgersi al CAF, al sostituto d’imposta o al professionista dell’assistenza fiscale.
Altro caso specifico: chi per l’anno di imposta 2013 ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali è ancora in corso la liquidazione automatizzata non riceverà il 730/2015 precompilato.
Infine, il 730/2015 non viene predisposto per contribuenti a partita IVA almeno per un giorno nel 2014 con l’eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero), per i minorenni o per chi deve presentare la dichiarazione attraverso un altro soggetto (genitore o rappresentante legale).
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Contenuto del 730 precompilato
Ecco quali sono gli elementi che fanno parte della dichiarazione precompilata e che quindi saranno disponibili dal 15 aprile:
- Modello 730 precompilato (redditi periodo d’imposta 2014);
- foglio informativo con l’elenco delle informazioni per la dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate: vengono suddivise in base ai quadri del 730, indicando le fonti e specificando se il dato è stato utilizzato per la dichiarazione. Se il dato non viene utilizzato, compare uno specifico simbolo che rimanda il contribuente al sito di assistenza sul 730/precompilato che contiene le varie motivazioni. Può succedere, ad esempio, che non vengano inseriti nel 730/precompilato i dati del mutuo se sono superiori a quelli della dichiarazione precedente. In questo caso, il contribuente integrerà la dichiarazione. In estrema sintesi, i dati che per questo 2015 sono a disposizione del Fisco per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate sono quelli inseriti nel CU 2015, le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori dei mutui in corso, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i contributi previdenziali e assistenziali, alcuni dati relativi alla dichiarazione precedente (eccedenze di imposta, residui dei crediti di imposta, rate annuali detraibili relativi a oneri degli anni precedenti, eventuale maggior credito, dati di terreni e fabbricati integrati con eventuali novità presenti in Catasto);
- esito della liquidazione della dichiarazione: se al Fisco manca un elemento per procedere alla liquidazione delle tasse, l’esito sarà disponibile dopo le integrazioni.
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Accesso alla dichiarazione precompilata
Le modalità tecniche sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia dello scorso 23 febbraio. Il contribuente può accedere all’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi. L’abilitazione a Fisconline può essere richiesta online, presso gli uffici dell’Agenzia oppure per telefono. Viene rilasciata immediatamente una prima parte del PIN, mentre la seconda parte, unitamente alla password, viene inviata a casa. Solo nel caso in cui il contribuente vada direttamente in un ufficio dell’Agenzia, riceve subito una password provvisoria con cui può accedere, in attesa della seconda parte del PIN che viene comunicata in seguito via internet. E’ sempre possibile dare delega a CAF, sostituto d’imposta o intermediario abilitato.
Attenzione: se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel 2015, il nuovo sostituto non può accedere alla dichiarazione dell’anno precedente, e quindi il contribuente dovrà o presentare il 730 al nuovo sostituto con modalità ordinarie oppure rivolgersi a un CAF o professionista abilitato.
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Accettazione o modifica del 730 precompilato
Il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione direttamente online. Se non ha un sostituto d’imposta che può effettuare un conguaglio, può effettuare l’eventuale versamento dovuto tramite modello F24 utilizzando la specifica applicazione presente sul sito, oppure indicare il conto corrente su cui ricevere l’eventuale rimborso. E’ sempre necessario indicare un indirizzo di posta elettronica, per poter ricevere gli aggiornamenti dal Fisco.
La dichiarazione di considera accettata se non vengono effettuate modifiche oppure se queste ultime non incidono sulla determinazione del reddito, riguardando solo dati anagrafici (ad eccezione del comune di domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulle addizionali IRPEF), dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio, codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730, scelta della misura di versamento degli acconti, richiesta di suddivisione in rate mensili. Tecnicamente, per accettare la dichiarazione bisogna barrare la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata“.
In tutte le ipotesi diverse da quelle appena descritte, eventuali cambiamenti comportano una modifica, e va quindi barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata“. Importante: l’eventuale conferma di un maggior credito risultante da dichiarazione precedente costituisce modifica della dichiarazione precompilata (a meno che la conferma fosse già stata effettuata dal contribuente prima dell’invio del Modello 730/precompilato, caso in cui il credito confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione).
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Modalità e termini di presentazione
Il contribuente può presentare il 730/2015 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate con modalità online, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato (commercialista e via dicendo). A parte dal 15 aprile, come detto, la dichiarazione è consultabile. Poi, dal primo maggio sarà possibile effettuare modifiche e integrazioni, oppure accettare la dichiarazione. Il termine ultimo di presentazione è il 7 luglio.
Controlli
Una delle novità relative al 730/2015 precompilato è che, se accettato senza modifiche, evita i controlli documentali dell’Agenzia delle Entrate e anche il controllo preventivo in caso di detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta con rimborso superiore ai 4mila euro. Se però vengono effettuate modifiche, i controlli sono gli stessi previsti per il 730 ordinario. Se la dichiarazione viene presentata tramite intermediario, con o senza modifiche i controlli vengono effettuati nei confronti del CAF o professionista.
Sanzioni
Se il CAF o professionista appone un visto di conformità infedele paga direttamente l’eventuale importo corrispondente a imposta, interessi e sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa se l’infedeltà del visto è determinata da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta. Se l’intermediario riscontra un errore dopo l’inviio della dichiarazione, può rettificare entro il 10 novembre, e in questo caso la sua responsabilità è limitata al pagamento della sanzione, che può essere ridotta se anch’essa versata entro il 10 novembre. (Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 11/E 2015).