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Rateazione debiti INPS: guida in pillole

di Alessandra Caparello

18 Marzo 2015 08:17

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Vademecum sulla dilazione dei debiti contributivi INPS: quando è possibile chiederla, modulistica, modalità di rateazione e casi particolari.

L’INPS concede di rateizzare il versamento dei debiti contributivi previdenziali in fase amministrativa (articolo 2, comma 11, DL 338/1989), purché non oggetto di avviso di addebito da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si possono pagare a rate i contributi non scaduti (denunciati dal contribuente o accertati dall’INPS) e le sanzioni dovute per evasione od omissione, comprese le quote contributive a carico del lavoratore.

=> Rateazione debiti INPS ed Equitalia

Domanda

L’assicurato deve munirsi di estratto contro contributivo che accerti il debito e presentare alla sede INPS competente domanda di dilazione, reperibile presso ogni ufficio territoriale o scaricabile da Internet (Modulo SC-18), allegando quietanza di versamento non inferiore a un dodicesimo del debito da rateizzare, effettuato con modello F24 presso istituti bancari o postali. Sarà l’INPS a effettuare una verifica il cui esito viene comunicato all’interessato, tramite PEC o fax, entro 15 giorni.

Durata

Si può chiedere la dilazione per un massimo di 24 mesi senza limiti di importo. Previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, si può avanzare domanda di rateazione fino a 36 mesi in casi come:

  • calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini di procedure concorsuali dichiarate;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione in ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
  • contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti) aventi scadenze concomitanti;
  • debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 riguardo a precaria situazione reddituale del debitore risultante da documentazione fiscale.

Si può chiedere fino a 60 rate in caso di oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa.

=> Servizi INPS online: istruzioni

Mancato pagamento

Il mancato versamento della prima rata nel termine fissato comporta l’annullamento del piano e preclude al contribuente la possibilità di richiedere una nuova rateazione per gli stessi debiti contributivi. Si procede all’immediata revoca della rateazione quando sia accertato il mancato pagamento di due rate mensili consecutive, pur in presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione.

Rateazione breve

Qualora l’assicurato si trovi in una situazione momentanea di mancanza di liquidità può accedere alla rateazione breve, affiancando al piano di dilazione principale una seconda rateazione di massimo 6 mesi. Se non viene pagata una sola rata breve, si decade anche dalla rateazione principale.

=> Pensioni: mini Guida alla ricongiunzione contributi

Rateazione in cartella esattoriale

I debiti contributivi iscritti a ruolo e già notificati con l’invio della cartella esattoriale possono essere oggetto della domanda di dilazione. In particolare, l’assicurato deve presentare all’agente di riscossione la domanda di dilazione per tutte le pendenze presso l’esattoria, allegando la quietanza di versamento non inferiore ad un dodicesimo del debito contributivo per ogni cartella esattoriale (al netto di eventuali sanzioni o oneri accessori). Per le richieste presentate dopo il 60esimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale, il contribuente è tenuto a pagare all’esattoria gli aggi di riscossione e le ulteriori somme aggiuntive, calcolate dalla data di notifica della cartella alla data di presentazione dell’istanza di dilazione e riscosse in unica soluzione, in concomitanza con la prima rata del piano di ammortamento.