![Sentenza Cassazione](https://cdn.pmi.it/WxhxEjZdvmgkX9hy76X-xHfyxc4=/650x350/smart/https://www.pmi.it/app/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-22-at-12.40.28.png)
La cartella Equitalia inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento è valida solo se la consegna viene effettuata all’ufficiale postale da parte dell’agente della riscossione. Diversamente cartella notificata per posta, con invio diretto da parte di Equitalia, è nulla.
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Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria regionale (Ctr) del Lazio con la sentenza n. 938/39/15, che si allinea con quanto già espresso dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014: la notificazione, eseguita senza l’intermediazione di un soggetto abilitato dalla Legge non ha valore.
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Ancora una volte la giurisprudenza conferma che l’invio diretto per posta della cartella da parte di Equitalia è un’operazione illegittima e dunque inesistente dal punto di vista giuridico. Una nullità derivante dall’inesistenza della notifica che può esser fatta valere in sede di impugnazione di un atto successivo.