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IVA10% su manutenzioni: calcolare il valore dei beni

di Francesca Vinciarelli

11 Marzo 2015 10:40

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul calcolo del valore dei beni significativi rilevanti ai fini dell’applicazione dell'IVA agevolata al 10%.

Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come calcolare il valore dei beni significativi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sugli interventi di manutenzione degli immobili abitativi. Nel calcolo è necessario tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni (sia materie prime che manodopera). Il chiarimento è arrivato in risposta ad un’istanza di interpello in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni significativi” individuati nell’elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999.

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Più nel dettaglio un’impresa artigiana ha sollevato il problema di come determinare il valore dei beni significativi nel caso in cui, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, vengano prodotti infissi su misura per poi installarli. Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, sia nel caso in cui le operazioni siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi alla quale è possibile applicare l’IVA agevolata al 10%.

Il calcolo del valore dei beni significativi deve essere effettuato sulla base dei principi di carattere generale che disciplinano l’IVA visto che, precisa l’Agenzia, la norma sull’IVA non specifica alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile. L’Agenzia richiama poi la circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, secondo la quale:

“Assume rilievo l’art. 13 del DPR n. 633/1972, in base al quale la base imponibile è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.

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Viene infine precisato che:

“Il valore dei beni significativi, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi”.

(Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate).

Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 25/E/2015