È necessario anche dimostrare il rilascio del CUD (Certificazione Unica dei redditi da lavoro da Dipendente o assimilato), oltre alla presentazione del modello 770, per configurare il reato di omesso versamento delle ritenute. È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 5736/2015. Una decisione che conferma quella delle altre sentenze della Cassazione sul tema e che ribadisce il concetto che il rilascio da parte dei sostituti d’imposta ai sostituiti del CUD, che dal 2015 verrà sostituito dalla Certificazione Unica (CU), costituisce elemento essenziale per la configurabilità del reato.
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Fa fede il CUD
Quindi insieme alla presentazione del modello 770 da parte del datore di lavoro, l’accusa deve provare anche l’effettiva dichiarazione del datore di lavoro certificata nel CUD. In sostanza, perché si configuri il reato di omesso versamento delle ritenute certificate, oltre alla semplice presentazione del modello 770 è necessario che il sostituto d’imposta abbia rilasciato ai sostituiti il CUD ed abbia poi omesso il relativo versamento.
Reato penale
In questo caso il sostituto d’imposta è penalmente responsabile, ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs 74/2000, per le ritenute non versate se di importo superiore a 50.000 euro certificate nelle certificazioni consegnate ai dipendenti.
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Ritenute non certificate
Diversamente, se le omesse ritenute non sono state certificate il reato penale non scatta, anche se è stato presentato il modello 770. Questo perché il reato non può fondarsi solo sui dati autodichiarati nel modello 770, ma scatta se il sostituto non paga quanto dichiarato nella certificazione.