Imprenditori e professionisti devono fare riferimento al criterio di cassa per determinare i ricavi o compensi per rientrare nel nuovo Regime Minimi, modificato dalla Legge di Stabilità: la precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, intervenuta a risolvere una serie di dubbi applicativi nel corso di Telefisco. Come è noto, il nuovo Regime dei Minimi si applica in base a precise soglie di reddito, individuate per le diverse categorie di lavoratori autonomi o professionisti (la nuova aliquota è del 15%, mentre prima era al 5%).
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La relazione tecnica che accompagna la manovra spiega che i ricavi devono essere calcolati considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. Quindi, si tiene conto anche delle cessioni e delle prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Ad esempio nel caso di merci la cessione è conseguita all’atto della consegna. I professionisti, per i quali come è noto c’è un limite a 15mila euro per l’accesso al Nuovo Regime Minimi, a loro volta fanno riferimento al principio di cassa per la verifica del limite relativo ai compensi.
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Ci sono, poi una serie di precisazioni: i ricavi rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo, e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. Anche questo, vale sia per l’impresa sia per gli esercenti arti e professioni: la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta. Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività, il limite da considerare è il più elevato fra quelli in tabella.
Si tratta di una precisazione importante, perché riguarda uno dei cambiamenti fondamentali introdotti dalla riforma: l’accesso al Regime Minimi è parametrato a specifiche soglie di ricavi, diverse per ogni categoria. Quindi, se ad esempio un contribuente esercita contemporaneamente attività di commercio ambulante di alimentari e bevande e di altri prodotti, i suoi ricavi nel corso dell’anno dovranno risultare sotto i 30mila euro (che è il tetto per alimentari e bevande, mentre per gli altri prodotti il limite ricavi è a 20mila euro). Ecco, in tabella, tutti i tetti massimi previsti per le singole attività, con i relativi codici ATECO di riferimento.
Attività | Tetto massimo ricavi | Codice ATECO |
Industrie alimentari e delle bevande | 35.000 | 10, 11 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 40.000 | 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 |
Commercio ambulante di alimentari e bevande | 30.000 | 47.81 |
Commercio ambulante di altri prodotti | 20.000 | 47.82, 47.89 |
Costruzioni e attività immobiliari | 15.000 | 41, 42, 43, 68 |
Intermediari del commercio | 15.000 | 46.1 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 40.000 | 55, 56 |
Attività professionali | 15.000 | 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 |
Altre attività economiche | 20.000 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99 |
Un’altra precisazione dell’Agenzia delle Entrate relative alla corretta applicazione del nuovo Regime dei Minimi riguarda le operazioni con San Marino e con la Città del Vaticano: sono considerate esportazioni diverse da quelle verso gli altri mercato internazionali, che invece escludono la possibilità di applicare il regime forfettario. Di conseguenza, i ricavi e i compensi derivanti da operazioni con Città del Vaticano e San Marino concorrono alla formazione dei tetti.