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Modelli 770 ordinario e semplificato: tutte le istruzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Gennaio 2015
Aggiornato 3 Febbraio 2023 11:28

L'Agenzia delle Entrate pubblica il Modello 770/2015 semplificato e ordinario: sostituti d'imposta tenuti alla presentazione, termini, istruzioni.

Pronti i modelli di dichiarazione fiscale per i sostituti d’imposta, ovvero il Modello 770/2015 ordinario e semplificato, per comunicare al Fisco le ritenute operate nel 2014: li ha pubblicati in versione definitiva l’Agenzia delle Entrate, insieme agli altri modelli per le dichiarazioni 2015. Vediamo chi è tenuto alla compilazione, modalità e termini, ricordando che ci sono sostituti che presentano sia il modello 770 semplificato sia quello ordinario e altri che invece presentano solo uno dei due modelli.

=> Scarica i Modelli 770/2015 ordinario, semplificato e le istruzioni

Il Modello 770/2015 semplificato

Il Modello 770/2015 semplificato è quello che presentano i sostituti d’imposta per le ritenute sul lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi assistenziali e previdenziali. Va trasmesso in forma esclusivamente telematica entro il 31 luglio 2015.

Devono presentare il 770 semplificato anche:

  • i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione INPS, ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia (che compilano l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella parte C relativa alle “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”);
  • i contribuenti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte;
  • i titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS.

Il modello 770 semplificato si compone di Frontespizio, Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e i prospetti SS (dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione), ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale IRPEF, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive),  SV (trattenute di addizionali comunali IRPEF, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti), SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate), SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

Il Modello 770 ordinario

Il Modello 770 ordinario deve essere presentato dai soggetti che nel 2014 hanno corrisposto somme soggette a ritenute alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari. Anche in questo caso, trasmissione in via telematica entro il 31 luglio 2015. La dichiarazione si compone di Frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SV, SX.

=> Vai allo Speciale dichiarazione dei redditi 2015

Contribuenti che presentano il modello 770

  • società di capitali;
  • enti commerciali equiparati;
  • enti non commerciali;
  • associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali;
  • società ed enti non residenti nel territorio dello Stato;
  • trust;
  • condomini;
  • società di persone;
  • società di fatto o irregolari;
  • società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali;
  • gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • amministrazioni dello Stato;
  • curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.