Non solo TASI e IMU: il mese di dicembre prevede un ingorgo di circa 200 scadenze fiscali, la metà delle quali interessano le PMI artigiane e commerciali nonché i professionisti. Oltre al saldo delle tasse sulla casa (entro il 16 dicembre: dopo si può ricorrere al ravvedimento operoso), c’è ad esempio l’acconto IVA e le eventuali dichiarazioni dei redditi tardive (UNICO, IRAP). A fare un po’ di conti, si parla di circa 80 adempimenti per le società di capitali, 60 per dipendenti, pensionati e società di persone, 50 per gli enti non commerciali. Senza contare i vari tributi comunali e i contributi previdenziali. Vediamo dunque un breve calendario delle scadenze fiscali di fine anno, a partire dagli appuntamenti principali:
- 1°dicembre: imposta di registro
- 14 dicembre: ravvedimento 770
- 15 dicembre: fatture differite
- 16 dicembre: saldo IMU e TASI, adempimenti IVA e IRPEF
- 27 dicembre: acconto IVA e obbligo mensile INTRASTAT
- 29 dicembre: dichiarazioni sui redditi tardive
- 30 dicembre: ravvedimento regimi agevolati
IMU e TASI
La scadenza per il saldo delle tasse sulla casa è come di consueto il 16 dicembre, data entro la quale i contribuenti devono versare il conguaglio TASI e IMU secondo le quote stabilite dal Comune di appartenenza. Per i ritardatari, invece, c’è tempo per rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso: fino a 14 giorni di ritardo si paga con sanzione più ridotta più interessi minimi. Dal 15esimo al 30esimo giorno aumentano gli interessi. Chi versa IMU e TASI in ritardo, deve ricordarsi, in sede di compilazione del modello F24 di barrare la casella “Ravv”.
=> Fisco: ravvedimento operoso senza limiti
TARI
La scadenza per il versamento della TARI, la tassa sui rifiuti, viene decisa dai vari Comuni, molti dei quali l’hanno accomunata con quella per le altre imposte sulla casa.
IRPEF
Il pagamento IRPEF, da effettuare entro il 16 dicembre, riguarda i sostituti d’imposta, i quali devono versare le ritenute alla fonte a titolo di acconto su:
- i redditi da lavoro dipendente o assimilati corrisposti nel mese precedente;
- i redditi da lavoro autonomo corrisposto nel mese precedente;
- le provvigioni corrisposte nel mese precedente per rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza o commissione.
IVA
Entro il 27 dicembre devono versare l’acconto IVA imprenditori, artigiani e commercianti, professionisti, autonomi, società di persone, società semplici, Snc (società in nome collettivo), Sas (società in accomandita semplice), studi associati, società di capitali ed enti commerciali, Spa (società per azioni), Srl (società a responsabilità limitata), società cooperative, Sapa (società in accomandita per azioni), enti pubblici e privati diversi dalle società, banche, SIM (società di intermediazione mobiliare), intermediari finanziari e fiduciarie.
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Sia che effettuino la liquidazione IVA mensilmente o trimestralmente, imprenditori, professionisti e artigiani che effettuano il calcolo con metodo previsionale verseranno l’88% dell’anno precedente. In alternativa, si può utilizzare il metodo storico pagando in base alle operazioni effettuate entro il 20 dicembre. I ritardatari, avranno poi 30 giorni per sanare la propria posizione, pagando una maggiorazione oltre agli interessi legali. L’acconto IVA si paga con modello F24 esclusivamente in modalità telematica. Codici Tributo:
- 6013 – Versamento acconto per IVA mensile
- 6035 – Versamento IVA acconto
INTRASTAT
Entro il 27 dicembre gli operatori intra-comunitari dovranno presentare gli elenchi INTRASTAT sulle cessioni, gli acquisti e le prestazioni di servizi intra-comunitari relativi al mese precedente.
Dichiarazioni tardive
Il 29 dicembre è la scadenza per i ritardi relativi a IRPEF, IRES, IRAP. Si possono presentare per le dichiarazioni tardive di UNICO (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali) e dell’IRAP, regolarizzando la propria posizione con ravvedimento.
Regimi agevolati
Regolarizzazione entro il 30 dicembre del versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali e IRAP in acconto per il 2016, riservato a che chi esercita l’opzione per il regime forfetario agevolato: per sanare il versamento non effettuato entro il 30 novembre 2016, con maggiorazione degli interessi legali e sanzione ridotta (ravvedimento breve).
Stessa scadenza (esclusa l’IRAP) per il ravvedimento relativo all’imposta sostitutiva riservata a chi si trova ancora nel regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex “nuovo” regime dei minimi).
Per approfondimenti: Agenzia Entrate