Semplificata la procedura per le nuove partite IVA che vogliono l’inserimento nella banca dati VIES per le operazioni intracomunitarie: la richiesta può essere ora presentata contestualmente all‘apertura della partita IVA, con la Comunicazione Unica. Da sottolineare che è necessario farne richiesta specifica nella dichiarazione di inizio attività, sebbene se si può esercitare l’opzione anche in un momento successivo. La banca dati VIES (Vat Information Exchange System, sistema di scambio informazioni IVA) permette di verificare i dati di tutti gli operatori UE iscritti, ad esempio la validità della partita Iva. Per coloro che sono già titolari di partita IVA possono chiedere l’inserimento nella banca dati VIES in qualsiasi momento, per via telematica o attraverso gli intermediari abilitati. Tutte le nuove modalità operative sono dettagliate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014.
=> IVA, Guida alla fatturazione per operazioni estere
La procedura per la banca dati VIES
Chi apre la partita IVA, per esercitare l’opzione nella dichiarazione di inizio attività, deve compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta devono invece selezionare la casella “C” del quadro A del modello AA7. Infine, chi è già titolare di partita IVA, deve utilizzare i servizi Entratel o Fisconline, oppure rivolgersi a un soggetto abilitato all’assistenza fiscale, come il commercialista, che trasmetterà poi al dichiarante copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità è possibile recedere dall’opzione.
=> Partita IVA nella UE e archivio IVES, la normativa
L’Agenzia delle Entrate include il professionista nella banca dati VIES e immediatamente la partita IVA è reperibile attraverso il sistema di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.
Coloro che avessero già esercitato l’opzione nei 30 giorni precedenti al provvedimento del Fisco (quindi, dopo il 15 novembre), e non hanno ancora ricevuto un provvedimento di diniego, sono automaticamente inclusi nella banca dati VIES dal 15 dicembre. L’eventuale esclusione di coloro che scelgono di recedere avviene contestualmente alla richiesta.
Cause di esclusione dalla banca dati VIES
Il Fisco effettua regolarmente controlli formali per verificare il rispetto degli obblighi relativi alle operazioni IVA comunitarie. Coloro che non presentano i necessari elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate (cessioni e acquisti di beni e servizi con soggetti passivi negli altri stati UE) per quattro trimestri consecutivi, vengono esclusi dalla banca dati VIES dalla Direzione provinciale competente dell’Agenzia delle Entrate, che prima invierà una comunicazione: se entro 60 giorni dal ricevimento di questo avviso il contribuente non procede alla regolarizzazione, viene cancellato dalla banca dati VIES. Questo, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 22 del Dlgs 175/2014, in base al quale la mancata presentazione per quattro trimestri consucutivi degli elenchi riepilogativi consente di presumere che la partita IVA non abbia più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
In generale, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate applica quanto previsto dal sopra citato articolo 22 della Legge sulle Semplificazioni Fiscali, che ha modificato l’articolo 35 del Dpr 633/1975, il testo unico sull’IVA. (Fonte: il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre)