Il Decreto Semplificazioni (Dlgs 175/2014) in vigore dal 13 dicembre 2014, come provvedimento attuativo della Delega di riforma fiscale, mira ad agevola contribuenti e imprese sotto diversi punti di vista, non da ultimo attraverso lo snellimento burocratico, la riduzione di adempimenti e la velocizzazione di procedure di rimborso.
Rimborsi IVA
Vengono aboliti gli adempimenti (articolo 13) per somme fino a 15mila euro e aboliti i limiti ai rimborsi IVA per i contribuenti non a rischio, per i quali non è più necessaria la garanzia a favore dello Stato, semplificando le dichiarazioni di società o enti senza sede in Italia i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
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I rimborsi vengono eseguiti entro tre mesi su richiesta in sede di dichiarazione annuale, anche per periodi inferiori all’anno per acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per oltre i 2/3 dell’importo complessivo (acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA).
- Se inferiori a 15mila euro basta la presentazione del modello da cui scaturisce il credito;
- se superiori a 15mila euro si può chiedere l’apposizione del visto di conformità (allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la solidità e regolarità contributiva) o prestare la garanzia;
I rimborsi oltre 15.000 euro con garanzia triennale possono essere richiesti dai soggetti passivi:
- che esercitano attività d’impresa da meno di due anni e non sono start-up innovative;
- ai quali, nei due anni precedenti la richiesta, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se non superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati tra 150.000 e 1.500.000 euro;all’1% degli importi (o comunque a 150.000 euro) se gli importi superano 1.500.000 euro;
- che presentano dichiarazione o istanza priva del visto di conformità o sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dall’atto della cessazione dell’attività.
Crediti d’imposta
A partire dal 1 gennaio 2015 (articolo 14) il rimborso dei crediti d’imposta – contestualmente agli interessi previsti dalle leggi in materia – sarà effettuato:
- entro 60 giorni previa richiesta del contribuente attestante il diritto al rimborso;
- entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente;
Compensazioni
Le somme rimborsate ai percipienti dai sostituti d’imposta sulla base di prospetti di liquidazione della dichiarazione dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati (articolo 15), sono compensate dai sostituti d’imposta nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.
Comunicazioni
Sono razionalizzate le comunicazioni per i regimi di consolidato, IRAP, Tonnage Tax e di trasparenza per le società di capitali partecipate interamente da altre società di capitali e per le Srl a ristretta base proprietaria (articolo 16). L’opzione (esercitata sia dalla società partecipata che da ciascuno dei soci tenuti a comunicare alla società l’intenzione di avvalersi del regime speciale) consente di attribuire direttamente ai soci i redditi della partecipata, indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il modello delle società di persone.
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A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la comunicazione da parte della società partecipata è effettuata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione: pertanto, non è più prevista la compilazione del modello di comunicazione in quanto l’adempimento confluirà nella dichiarazione stessa.
Società di persone
Le società di persone (articolo 17), in presenza di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione), dovranno effettuare il versamento delle imposte entro giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Società in perdita sistematica
Il presupposto per l’applicazione della disciplina è costituito da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale o quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (articolo 18). Le modifiche risultano applicabili, per i soggetti solari, già per il periodo d’imposta in corso.
Per approfondimenti: Dlgs semplificazioni.