Il Decreto Semplificazioni (Dlgs 175/2014) in vigore dal 13 dicembre 2014 – in attuazione della delega di riforma fiscale – oltre a fornire nuove regole per persone fisiche e le aziende ha introdotto novità in materia di fiscalità internazionale: ecco un sunto di procedure e adempimenti volti rendere più agevoli le operazioni con l’estero.
=> Semplificazioni in GU: online tutte le novità
Obblighi soppressi
Per società o enti che non hanno sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, decade l’obbligo di indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello stesso (articolo 19), nonché le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
=> Scopri gli altri adempimenti IVA aboliti
Lettere d’intento
L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (articolo 20), che rilascia ricevuta telematica da consegnare al fornitore o prestatore, ovvero in Dogana. Per cedente e prestatore valgono le seguenti regole:
- riepilogare nella Dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute;
- non effettuare cessioni o prestazioni all’esportazione prima di avere ricevuto dal cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (sono previste sanzioni per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015).
Per le operazioni dal primo gennaio 2015, gli esportatori clienti dovranno effettuare la segnalazione online al Fisco dei dati contenuti nelle lettere d’intento utilizzando il modello riportato nel provvedimento del 12 dicembre 2014. Periodo transitorio. Fino all’11 febbraio 2015, potranno consegnare o inviare le lettere al cedente o prestatore nel vecchio sistema, purché le operazioni non abbiano effetti su altre successive a tale data. In pratica, dal 12 febbraio, entrerà in vigore l’obbligo in tutti i casi della trasmissione telematica con relativo riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Paesi Black List
Secondo l’articolo 21, per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi IVA comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 10mila euro (importo complessivo annuale) effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Black List a fiscalità privilegiata (normativa applicata alle operazioni poste in essere nell’anno corrente).
Operazioni intra-UE
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono presentare una dichiarazione di inizio attività dalla quale risulti, fra l’altro, l’eventuale volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 22). Tale opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, precisando inoltre che:
- i soggetti che non presentano alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla inclusione nella banca dati, si presume non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie;
- in caso di invio di dati incompleti o inesatti, l’Ufficio può disporre la cessazione della Partita IVA e provvedere all’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Elenchi Intrastat
Secondo l’articolo 23, vengono apportate modifiche al contenuto degli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea e da quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transizioni suddette.
Scadenze
Il rappresentante fiscale, così come le imprese che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi senza avvalersi di questa figura, devono presentare entro il 31 maggio di ciascun anno la denuncia dei premi e accessori incassati nell’anno solare precedente (articolo 24). Vanno distinti i premi per categoria e per aliquota aliquota applicabile. La normativa modifica i commi 5 e 6-bis dell’articolo 4-bis della Legge 1216 del 29 ottobre 1961.
Sanzioni
L’articolo 25 sancisce infine che, in caso di omissione o inesattezza dei dati forniti negli elenchi Intrastat, si applichino sanzioni amministrative (una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, indipendentemente dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso).
Per approfondimenti: Dlgs semplificazioni; provvedimento Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014.