Il nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità 2015 introduce una serie di novità rilevanti in materia di applicazione IVA. La regola generale è che la tassazione forfettaria del 15% è sostitutiva di imposte dirette (IRPEF, IRAP e addizionali) e sul valore aggiunto, ma con precise regole in base alle diverse operazioni (commi 5-10, articolo 9, Legge di Stabilità).
=> Regime dei Minimi 2015 nella Legge di Stabilità: scarica il testo
Senza detrazione IVA assolta
- Operazioni nazionali. Non prevedono addebito IVA a titolo di rivalsa né detrazione. L’impresa o il professionista in Regime dei Minimi è considerato consumatore finale e paga o non paga l”imposta a seconda che sia o meno prevista nel prezzo, ma in ogni caso non la detrae.
- Cessioni beni intra-comunitari. Stesso discorso: si applica l’articolo 41, comma 2-bis, Dl 331/1993 e si indica . in fattura che l’operazione è soggetta a regime forfettario.
- Acquisti beni intra-comunitari. Se l’operazione è inferiore ai 10mila euro resta soggetta a tassazione nel paese di provenienza, (articolo 38, comma 5, lettera c, Dl 331/1993); sopra i 10mila euro, la Partita IVA in Regime dei Minimi deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta da versare.
- Prestazioni di servizi ricevuti o resi da soggetti non residenti. Continuano a seguire le regole attuali, in base all’articolo 7-ter e seguenti del DPR 633/1972 (Testo Unico sull’IVA).
- Importazioni, esportazioni e operazioni assimilate. Stesso discorso, ma resta impossibile acquistare senza applicare l’IVA ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c, e secondo comma, DPR 633/1972.
=> Speciale IVA: normativa e applicazione
Con obbligo di IVA assolta
- Prestazione di servizi da soggetti non residenti.
- Acquisti intra-comunitari effettuati da soggetti che nell’anno precedente hanno superato i 10mila euro; effettuati nel corso dell’anno successivamente al superamento dei 10mila euro; effettuati da coloro che, pur sotto la soglia indicata, hanno scelto di applicare l’IVA in Italia.
- Operazioni per le quali il contribuente risulti debitore dell’imposta (nel cosiddetto reverse charge, inversione contabile).
Per queste operazioni, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 9 della manovra (che in pratica contiene l’intera riforma del Regime dei Minimi), bisogna emettere la fattura o integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, versandola entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
=> Speciale Regime dei Minimi: tutte le novità dal 2015
Il passaggio dalle regole ordinarie IVA a quelle del regime forfettario comporta la rettifica della detrazione (prevista dall’articolo 19 bis del DPR 633/1972), da effettuare nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Analoga rettifica va eventualmente effettuata in caso di passaggio opposto. Nell’ultima liquidazione IVA effettuata va computata anche l’imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità e può essere esercitato il diritto alla detrazione relativo alle operazioni effettuate con l’IVA dovuta e i cui corrispettivi non sono ancora stati pagati. Infine, l’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione del contribuente in Regime dei Minimi in relazione all’ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.