Bonus Energia e Ristrutturazioni: le esclusioni dalla detrazione 65%

di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Novembre 2014
Aggiornato 20 Gennaio 2016 15:15

logo PMI+ logo PMI+
Caldaie a biomassa non agevolabili con Bonus Energia 65% in caso di sostituzione con ampliamento dell'edificio senza demolizioni, accedendo tuttavia alla detrazione 50%: parere del Ministero con tutte le casistiche.

L’installazione di una caldaia a biomasse in sostituzione di un precedente impianto di climatizzazione invernale, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con ampliamenti ma senza demolizioni, dà diritto alla sola detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazione) e non a quella più conveniente del 65% (Bonus Energia): lo ha precisato il 5 novembre il Ministero dell’Economia, in risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera.

=> Bonus Energia e Ristrutturazioni prorogati al 2015

Come ha ricordato Enrico Zanetti, sottosegretario all’Economia:

«gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa non possono accedere alla detrazione fiscale del 65%».

Questo perché non rientrano tra quelli previsti dal’articolo 1, comma 347 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che regolamenta l’agevolazione.

Con la sola installazione dell’impianto a biomasse si potrebbe avere diritto se si potesse individuare prima il fabbisogno annuo di energia primaria dell’intero edificio – perché si configurerebbe comunque una riqualificazione energetica globale (comma 344) senza ricadere nelle casistiche che escludono le biomasse – ma ciò implicherebbe la ristrutturazione dell’intero edificio, senza contare gli stringenti requisiti per gli impianti a biomasse agevolabili.

Requisiti detrazione 65%

Per ottenere l’Ecobonus del 65% per interventi di sostituzione in presenza di ampliamenti e senza demolizioni, l’impianto deve produrre risparmi energetici (con idoneo attestato) impiegando fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie. In questa fattispecie non rientrano i generatori di calore a biomassa, mentre sono ammessi: caldaie a condensazione (con contestuale messa a punto dei sistema di distribuzione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

=> Ecobonus 65%: normativa e interventi agevolabili

Detrazione 50%

Se l’intervento implica una sostituzione, dunque, si può solo far rientrare l’impianto nell’agevolazione prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR). Si tratta della detrazione del 50% previsto dal Bonus Ristrutturazione, che la Legge di Stabilità (assieme all’Ecobonus e al Bonus Mobili) ha prorogato per il 2015.

Per approfondimenti: interrogazione su Bonus Energia e Ristrutturazione – 5 novembre 2014