Visto che dal primo gennaio 2015 cambia il Regime dei Minimi, in base all’attuale Legge di Stabilità chi sta per aprire Partita IVA potrebbe accelerare i tempi per entrarvi con aliquota al 5% invece che 15%. Ad un professionista che guadagna più di 15mila euro converrebbe. E agli altri? Dipende dall’attività e dalle previsioni di fatturato, oltre che dalla valutazione di altri aspetti che cambieranno dopo il 31 dicembre: ad esempio i tetti di spesa su personale e beni strumentali, la contribuzione o la deducibilità dei costi:
=> Regime dei Minimi 2015, addio spese deducibili
Se la stima dei ricavi in corso d’anno rientra fra quelli previsti dal nuovo Forfait, la norma (articolo 9, comma 33, Legge di Stabilità) prevede il passaggio dal vecchio regime agevolato – es.: Regime dei Minimi per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1-2 del dl 98/2011 convertito con modifiche dalla legge 111/2011) – al nuovo. Meno chiaro se è possibile la permanenza (concessa dal comma 35) fino allo scadere del limite temporale dei precedenti regimi (fine del quinquennio o 35esimo anno di età).
=> Regime dei Minimi e periodo transitorio
Il contribuente a Partita IVA che a fine 2014 applica aliquota al 5% e prevede di non rientrare nei nuovi limiti di reddito, può sicuramente continuare ad applicare il vecchio regime fino al suo scadere. C’è però una variabile da considerare: alle nuove attività il Forfait concede al comma 12 di abbattere l’imponibile di un terzo, per tre anni. Ebbene, un professionista che guadagna 21mila euro e ha appena aperto Partita IVA, applicando l’aliquota del 78% ottiene un imponibile di 16380, superiore al tetto consentito, ma abbattendolo di un terzo rientra nel nuovo regime (comma 34).
34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
Questo comporta l’esclusione dalla permanenza nel vecchio regime.
Tetti di reddito
- 40mila euro: commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di alloggio e ristorazione.
- 35mila euro: industrie alimentari e delle bevande;
- 30mila euro: commercio ambulante di alimentari e bevande;
- 20mila euro: commercio ambulante di altri prodotti; altre attività economiche;
- 15mila euro: attività professionali.
Imponibile e attività
Mentre oggi l’aliquota si applica alla differenza fra costi e ricavi, dal 2015 si applicheranno coefficienti fissi sottraendo solo la spesa contributiva. Pertanto, a grandi linee, la convenienza fra vecchio e nuovo regime cambia tra lavori autonomi che non prevedono grandi spese e investimenti e imprese che invece li sostengono maggiormente. Non a caso, i coefficienti per questi contribuenti sono più alti.
=> Regime dei Minimi: requisiti di accesso 2015
Infine, una considerazione relativa ai tempi di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, ancora suscettibile di emendamenti sulle regole del nuovo regime forfetario e sulla stessa aliquota del 15%: c’è ad esempio un emendamento che punta a far tornare l’aliquota al 5%, togliendo l’agevolazione per le nuove attività e introducendo novità sui contributi. Insomma, sulla decisione di aprire Partita IVA subito per evitare di ricadere in un regime fiscale più sfavorevole pesa l’incertezza di quale sarà il testo della legge una volta terminato l’iter parlamentare (appena iniziato).