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Guida ASV: l’Assicurazione sociale vita ex-INPDAP

di Alessandra Caparello

Pubblicato 7 Maggio 2015
Aggiornato 3 Agosto 2015 19:09

Come funziona l’Assicurazione Sociale Vita (ASV) ex-INPDAP e come ottenere un’indennità economica INPS in caso di decesso di iscritti e familiari a carico.

 

L’Assicurazione Sociale Vita (ASV) garantisce un’indennità economica INPS in caso di decesso di iscritti e familiari a carico. Tutti i chiarimenti nella Circolare 104/2014

Iscrizione

Obbligatoria per i dipendenti degli enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione di Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni ed enti di assistenza e beneficenza, dipendenti degli Istituti di credito e assicurazione aventi natura di enti di diritto pubblico trasformatisi in Società per Azioni. Facoltativa o convenzionale per lavoratori di amministrazioni ed enti  pubblici anche morali non iscritti obbligatoriamente, dipendenti da enti pubblici, amministrazioni pubbliche non iscritti obbligatoriamente (ivi compresi enti ed organismi anche a carattere internazionale), organismi associativi non rientranti nelle categorie precedenti (la richiesta di recesso si invia a mezzo posta certificata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Direzione Centrale Entrate, e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo).

=> News e guide per contribuenti ex-INPDAP

Prosecuzione volontaria

La prosecuzione può essere richiesta da titolare di assegno di sostegno al reddito o di accompagnamento alla pensione, erogato da fondi di solidarietà del settore bancario e assicurativo o nei casi di specifiche disposizioni di legge. I prosecutori che intendono recedere devono inviarne comunicazione alla Direzione Provinciale INPS, gestione dipendenti pubblici di competenza, entro il 31 dicembre con decorrenza del recesso dall’anno successivo. Il mancato versamento del contributo entro il 20 ottobre comporta comunque la decadenza dell’assicurazione e del diritto alla prestazione. E’ possibile per soggetti che cessano dal servizio, aventi diritto alla pensione, con almeno 5 anni di iscrizione in attività di servizio e con domanda di prosecuzione inviata entro un mese dalla cessazione dal servizio, presentata online (tramite PIN, patronato o contact center).

=> PIN dispositivo INPS per pratiche online

Base imponibile

La base imponibile è costituita dalla retribuzione pensionabile coincidente con quella assoggettata alla contribuzione ai fini pensionistici. Il contributo dello 0,12% grava per lo 0,027% sul lavoratore e lo 0,093% sul datore di lavoro. Il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione delle retribuzioni. Per i pensionati, è costituita dal lordo complessivo della pensione con contributo dello 0,12%, calcolato e trattenuto annualmente sulla pensione di settembre. In caso di decesso,è prelevato sulla prestazione ai beneficiari.

Contributo

Il versamento del contributo si effettua con F24, codice causale P810, entro il 30 settembre da titolari: di sola pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall’INPS; di prestazioni di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, erogate dai fondi di solidarietà di settore; di assegni o indennità di accompagnamento alla pensioni per effetto di disposizioni di legge.

=> Modello e compilazione F24

Prestazione

In caso morte dell’iscritto o di un suo familiare a carico sorge il diritto alla prestazione (indennità economica) a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione. L’esercizio del diritto cade in prescrizione dopo un anno. In caso di commorienza, la prestazione spetta ai beneficiari, non entra nell’asse ereditario e va in pagamento entro 90 giorni dalla  domanda.La base di calcolo della prestazione è data da una mensilità media della retribuzione (1/12 della somma delle competenze lorde mensili comprensive di eventuali mensilità aggiuntive, percepite  nei dodici mesi precedenti il decesso) o dell’ammontare complessivo delle pensioni dirette. Se nel momento del decesso, l’iscritto fosse stato in aspettativa senza retribuzione o ridotta per motivi di salute, la mensilità si determina escludendo l’aspettativa. Nel caso di decesso con familiari a carico, viene liquidata una mensilità media della retribuzione o pensione per ogni persona a carico, con un minimo complessivo di due. Il coniuge, anche se svolge attività lavorativa o dispone di redditi di altra  natura, è considerato a carico ai fini del diritto.

Familiari a carico

La prestazione spetta al coniuge superstite, in mancanza del quale ai figli a carico (se minorenni al loro legale rappresentante), o ai genitori o ai fratelli a carico. Sono familiari a carico:

  • coniuge anche separato o divorziato, purché non passato a nuove nozze.
  • figli, affiliati  e figliastri celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro; maggiorenni fino a 21 anni se studenti di scuola superiore e universitari in corso di studi non oltre i 26 anni.
  • fratelli e sorelle celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro.
  • genitori conviventi a carico,  inabili al lavoro o con età superiore a quella pensionabile; senza redditi superiori al limite per gli assegni familiari (nel 2014:  euro 706,11 per un genitore e 1.235,69 per due genitori).

Liquidazione

  • Iscritto senza familiari a carico: somma pari a una mensilità media  della retribuzione o pensione, a favore della persona che ha sostenuto le spese funerarie.
  • Coniuge: somma pari a una mensilità media della retribuzione o pensione, a favore dell’iscritto.
  • Altri familiari a carico: somma pari alla metà di una mensilità media o della retribuzione o pensione dell’iscritto, a suo favore.

Commorienza iscritto e coniuge (presunta morte simultanea): doppia indennità , quella per morte dell’iscritto (a chi ha sostenuto le spese funerarie, escludendo la quota per il coniuge che si presume deceduto) e quella per morte del coniuge, alle persone a carico del defunto e loro eredi. Suicidio o figli nati morti: scatta comunque il diritto all’indennità. Decesso entro 30 giorni dalla cessazione dal servizio: scatta l’indennità purché risulti almeno un anno di iscrizione.

Documentazione

  • Morte iscritto, coniuge o altro familiare a carico: dichiarazione di responsabilità sul decesso e di attestazione del coniugio o del rapporto di parentela con l’iscritto  alla data del decesso, direttamente sul modulo di domanda; dichiarazione del datore di lavoro, anche su modello 3 I.M., attestante le retribuzioni percepite dall’iscritto nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more della definizione di procedure in grado di acquisire il dato dalla ListaPosPa dell’Uniemens. In caso di indennità a favore di minori, anche copia del decreto del giudice tutelare con cui il tutore è autorizzato a riscuotere per loro conto.
  • Morte iscritto senza familiari a carico: non servono attestazioni di parentela ma in più serve ricevuta o fattura delle spese funerarie intestate alla che le ha sostenute e richiede la prestazione.
  • Morte del pensionato prosecutore volontario: dichiarazione di responsabilità sul decesso e attestante il rapporto di parentela/coniugio;  attestazione dell’importo della pensione annua spettante nell’anno del decesso se il pagamento del contributo non è avvenuto mediante trattenuta ma con F24 da ente diverso dall’INPS.