L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sull’obbligo dal 1° ottobre di pagamento esclusivamente online dei versamenti con Modello F24 nei seguenti casi (norma di riferimento: articolo 11, comma 2, decreto legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014): compensazioni con importo pari a zero o saldo finale di importo positivo; versamenti di importo sopra i mille euro. Tutti gli altri pagamenti effettuati con strumenti diversi (es.: bonifici o versamenti diretti in Tesoreria), restano immutati.
=> Tasse con F24, da ottobre soltanto online
Pagamento online F24
Compensazione a saldo zero (ammontare dei debiti uguale a quello dei crediti):
- servizi telematici dell’Agenzia F24 web, F24 online,Fisconline, Entratel,
- intermediario abilitato dall’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998 (commercialisti, CAF, associazioni di imprenditori), che può utilizzare i servizi F24 cumulativo eF24 addebito unico.
Versamenti oltre mille euro e compensazioni di importo positivo:
- servizi telematici dell’Agenzia,
- Internet Banking di intermediari convenzionati (banche, Poste Italiane, agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Partite IVA
I nuovi obblighi si aggiungono alle disposizioni precedenti sugli obblighi di pagamento telematici per imposte, contributi e compensazione IVA annuale sopra i 5mila euro. In pratica, le nuove norme comportano, per le Partite IVA, l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche per F24 con saldo pari a zero, mentre se l’importo è positivo si possono utilizzare anche i servizi di Online Banking.
F24 cartaceo
Resta una modalità di pagamento possibile per i sotto mille euro, senza compensazioni e solo per non titolari di Partita IVA. L’F24 cartaceo si può presentare agli sportelli di banche, Poste e agenti della riscossine. E’ inoltre ammesso nei seguenti casi:
- F24 precompilato i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento inviate da Agenzia delle Entrate, anche con saldo finale sopra i mille euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
- Versamenti rateali in corso per non titolari di Partita IVA relativi a tasse, contributi e altre entrate: F24 cartaceo, ammissibile fino al 31 dicembre 2014, per qualunque importo e compensazione o saldo zero.
- Crediti d’imposta fruibili in compensazione solo presso gli agenti della riscossione: i soggetti che hanno diritto a queste agevolazioni possono utilizzare F24 cartaceo presso gli sportelli.
Contribuenti senza conto corrente
I modelli con saldo superiore a mille euro, senza utilizzo di crediti in compensazione, possono essere inviati tramite intermediario abilitato (CAF, professionisti) disponibile all’addebito sul proprio conto corrente e tramite intermediari della riscossione (banche, Poste) che consentono la presentazione anche a chi non ha il conto corrente (es.: addebito su carte prepagate). In questi casi, in via residuale è consentito anche l’F24 cartaceo.
I modelli con crediti in compensazione, e quelli con saldo maggiore di zero, possono essere inviati con le modalità telematiche sopra descritte. Nel caso in cui non fossero disponibili, si può utilizzare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, un modello F24 a saldo zero in cui compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare, versando il restante debito con modello F24 cartaceo.