L’articolo 2426 del codice civile stabilisce che le partecipazioni si iscrivono fra le immobilizzazioni quando sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, in quanto acquisite a titolo di investimento; vanno invece iscritte nel capitale circolante se destinate alla cessione nel breve periodo. Il passaggio dall’attivo circolante all’attivo immobilizzato deve essere deciso da una delibera degli amministratori con adeguata motivazione da riportare in nota integrativa e con indicazione dell’influenza complessiva sul bilancio di tale trasferimento.
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Partecipazioni nell’attivo circolante
I titoli dell’attivo circolante sono valutati al pari delle rimanenze ossia al minore fra il costo di acquisto e il presunto valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. La valutazione dei titoli nell’attivo circolante presuppone il raggruppamento in categorie omogenee: appartengono alla stessa categoria i titoli emessi dallo stesso soggetto e i titoli con uguali caratteristiche (diritto di voto, dividendo, partecipazione alla quota di patrimonio in caso di liquidazione della società).
Partecipazioni fra le immobilizzazioni
Le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni vanno registrate al costo di acquisto, compreso il sovrapprezzo e gli oneri accessori quali le spese di acquisto, di intermediazione, le commissioni, l’imposta di bollo e così via. Se alla chiusura dell’esercizio risultano durevolmente di valore inferiore, vanno iscritte al minor valore.
In base all’articolo 2426, le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Da questo valore si deducono i dividendi di cui la partecipata ha già deliberato la distribuzione. Infine si effettuano le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per rispettare la deroga obbligatoria e per il rispetto dei principi generali di valutazione. Al risultato così ottenuto si apportano le rettifiche extracontabili di origine reddituale.
Qualora la valutazione effettuata al costo o al patrimonio fosse palesemente e significativamente errata è obbligatorio procedere con la cosiddetta valutazione in deroga ai sensi degli articoli 2423 e 24243-bis del codice civile. Le motivazioni di tale scelta vanno spiegate in nota integrativa nella quale vanno evidenziati, fra l’altro, l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e gli effetti che ne derivano sul risultato economico. Gli utili eventualmente derivanti dalla valutazione in deroga vanno iscritti in una riserva non distribuibile. Se invece l’adozione del diverso criterio di valutazione comporta il sorgere di una minusvalenza, questa deve essere imputata tra i componenti negativi di reddito.
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Il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato quando la società perde il controllo o il collegamento o quando la partecipazione passa dalle immobilizzazioni al circolante. In tali casi il valore risultante nel bilancio dell’esercizio precedente viene assunto quale valore di costo. Qualora si ritenga che la partecipazione sia in modo durevole di valore inferiore occorre procedere alla svalutazione. Con “durevole” si intende che le ragioni che hanno causato la perdita non possono essere rimosse nel breve periodo.
Qualora i motivi che hanno condotto alla svalutazione vengono meno occorre ripristinare, in tutto o in parte, il valore originario. La svalutazione può non essere effettuata se si ritiene che la perdita abbia carattere temporaneo e la società partecipata ha adottato le necessarie misure per il recupero dell’equilibrio economico e finanziario.
La cessione delle partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni genera plusvalenze o minusvalenze. Ai fini IVA non vi è obbligo di emettere fattura. Rimane tuttavia obbligatoria l’annotazione dell’operazione nei registri IVA. Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito se realizzate a titolo oneroso, se realizzate mediante risarcimento anche in forma assicurativa, se le partecipazioni vengono assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Se la partecipazione è iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie per almeno tre esercizi è possibile rateizzare la plusvalenza in cinque esercizi. La plusvalenza e la minusvalenza vanno determinate come differenza tra prezzo di vendita e costo della partecipazione al netto di eventuali svalutazioni.