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Rateazione delle somme a ruolo Equitalia: guida pratica

di Alessandra Caparello

Pubblicato 25 Febbraio 2015
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:57

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Ecco la guida aggiornata con le ultime novità in materia di rateizzazione dei debiti a ruolo per i contribuenti che hanno difficoltà nel rispettare i pagamenti.

In considerazione della crisi economica, quando il contribuente ha difficoltà nel pagare le cartelle esattoriali Equitalia può chiederne la rateizzazione. Facciamo dunque il punto sui piani di rateazione dei debiti a ruolo dopo che la legge 89/2014 (di conversione del DL 66/2014) ha riammesso i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione a determinate condizioni.

=> Equitalia, Guida alla rateazione per privati e imprese

Piani di rateazione

I piani sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria (importo minimo per rata di regola pari a 100 euro):

  • piano ordinario: massimo 72 rate mensili (6 anni);
  • piano straordinario: massimo 120 rate mensili (10 anni).

In piano straordinario si può richiedere nei casi di grave e comprovata difficoltà economica, indipendente dalla responsabilità del debitore e attestata con istanza motivata da produrre direttamente a Equitalia. La società di riscossione concede il piano (con numero di rate deciso in base al reddito o al valore della produzione) se ricorrono congiuntamente le condizioni di: accertata impossibilità di pagare con piano ordinario (72 rate); insolvibilità valutata in relazione al piano concesso.

Queste condizioni si verificano nei seguenti casi:

  • persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati – importo rata superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente rilevato con l’ISR (Indicatore situazione reddituale) basato sull’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
  • soggetti diversi – importo rata superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e con indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1.

Domanda di rateazione

La domanda di rateazione compilata sugli appositi moduli e comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata A/R o a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione, competenti per il territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

=> Equitalia: rateazione precompilata per le cartelle esattoriali

Documenti da allegare

  • debiti fino a 50 mila euro: certificazione ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata da Comuni, CAF convenzionati, Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, INPS.
  • debiti oltre 50 mila euro: documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. (società: prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, visura camerale aggiornata, copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro, relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e ss. Codice civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/ai precedente/i provvedimento/i di rateazione/i e dell’eventuale nuovo debito).

Proroga rateazione

Se la situazione economica del contribuente peggiora si può chiedere una proroga delle rate, una volta sola e fino a 72 rate mensili o 120se ricorrono le condizioni previste per il piano di dilazione straordinaria. Si può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente anziché un piano a rate costanti.Anche questa richiesta deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli Equitalia e consegnata con le stesse modalità, allegando copia del documento di riconoscimento (modulistica Equitalia per i piani di rateizzazione).

Cause di decadenza rateazione

Mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (prima erano due); mancata iscrizione di ipoteca e mancata attivazione di qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva da parte dell’agente di riscossione; perdita dei requisiti di inadempienza e libero accesso alla richiesta del DURC per partecipare a gare di affidamento e appalto di lavori, forniture e servizi.

Riammissione

Il recente Decreto Milleproroghe riammette i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione per inadempienza: possono richiedere nuovo piano ordinario (fino a 72 rate) a patto che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e che la richiesta di riammissione sia presentata entro il  il 31 luglio 2015Per i contribuenti riammessi, la decadenza ci sarà in caso di mancato pagamento di due rate e non otto, senza possibilità di ulteriori proroghe.