Tratto dallo speciale:

Guida aggiornata alle agevolazioni per startup innovative

di Alessandra Caparello

Pubblicato 27 Giugno 2014
Aggiornato 28 Ottobre 2014 07:16

logo PMI+ logo PMI+
Vademecum sui vantaggi fiscali per startup innovative e loro investitori: esenzioni, crediti di imposta per nuove assunzioni, regimi agevolati, detrazioni IRPEF e deduzioni IRES.

Con la circolare n. 16/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le start-up innovative e gli incubatori certificati, definendo la portata degli interventi volti a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Agevolazioni

E’ stato il  DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 (Decreto Crescita Bis) a introdurre un quadro organico di disposizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative e loro incubatori certificati, prevedendo le seguenti agevolazioni:

  • esonero imposta di bollo e diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro imprese;
  • credito di imposta del 35% – fino a 200mila euro annui per impresa – per assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dottorato di ricerca italiano o estera se equipollente o dottorato di laurea magistrale tecnico-scientifica) e impiegato in attività di ricerca e sviluppo, purché i nuovi posti siano conservati per almeno tre anni (due nelle PMI);
  • esenzione fiscale e contributiva del reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.

 =>  Approfondisci il trattamento fiscale delle stock option

Detrazioni e deduzioni

Chi investe nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o attraverso Oicr e altre società di settore – gode di una detrazione del 19% (soggetti IRPEF) o del 20% (soggetti IRES) di quanto investito. Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione sale a 25% e 27% rispettivamente.Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi non oltre il terzo. L’ammontare complessivo degli investimenti ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a 2,5 milioni di euro, pena la perdita dell’intera agevolazione d’imposta.

Start-up innovative: la Relazione 2014

L’agevolazione si applica per gli anni 2013-2016. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, i 500mila/ 1,8 milioni di euro (soggetti IRPEF/IRES) e va mantenuto per almeno due anni).

La detrazione si applica solo per i conferimenti in denaro, effettuati alla costituzione della start-up o quando avviene un aumento del capitale sociale. Sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa (non i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto) e, in caso di investimento indiretto, i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria (è possibile la capitalizzazione tramite obbligazioni convertibili).

Decadenza agevolazione

Cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, entro due anni dalla data dell’investimento (in tal caso i beneficiari: se contribuenti IRPEF, devono restituire l’importo detratto insieme agli interessi legali; se soggetti IRES subiscono il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi); riduzione di capitale; ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito; recesso o l’esclusione dei soggetti che effettuano investimenti diretti nelle start up innovative durante i due anni di sorveglianza.

Le forme societarie ammissibili ai benefici sono: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, societas europaea residenti in Italia, società non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti (purché residenti in Stati UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, esercitando in Italia attività di impresa mediante stabile organizzazione).

Per accedere al regime fiscale agevolato serve, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività, “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Per le non residenti questo requisito deve sussistere anche in capo alla stabile organizzazione in Italia, che pertanto deve svolgere attività ammissibile al regime delle startup innovative, anche se non necessariamente coincidente con quella della società estera.

Sono escluse le imprese costituite per effetto di scissioni, fusioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda. Se però queste operazioni avvengono dopo la costituzione della startup, sarà l’Amministrazione finanziaria a valutare caso per caso nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. Per le società già costituite, la qualifica di start-up innovativa viene acquisita con il deposito, presso il registro imprese, di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.