Per dipendenti, collaboratori, amministratori e professionisti che lavorano per le start-up innovative sono previste agevolazioni fiscali sulle stock option, su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti interpretativi.
=> Agevolazioni fiscali per Startup innovative
La norma di riferimento è il Decreto che ha istituito le start up innovative (Dl 179/2012) e il DM 30 gennaio 2014 (G.U. del 20 marzo) che ha reso operative le agevolazioni fiscali, in seguito al via libera della UE (che ha escluso i vincoli sugli aiuti di Stato).
Startup e stock option
I redditi derivanti dall’assegnazione di stock option concesse dalle startup innovative a dipendenti, collaboratori continuativi e amministratori non rilevano ai fini fiscali. Il piano incentivante – per gli amministratori non si applica se il reddito deriva dall’esercizio autonomo di una professione (per cui vale un diverso regime agevolativo) – può essere rivolto anche solo ad alcuni membri dello staff, differenziandosi così dall’agevolazione prevista dall‘articolo 51 del Tuir, che prevede invece un piano rivolto a tutti i dipendenti. I due regime, dunque, si affiancano.Il beneficio fiscale riguarda tute le assegnazioni, a titolo gratuito o oneroso, «di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative», incluse restricted stock, opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari, promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (restricted stock unit).
Gli strumenti in questione devono essere emessi direttamente dalla start up innovativa o dall’incubatore certificato, oppure da società direttamente controllate. Anche questa è una differenza rispetto alle agevolazioni di cui all’articolo 51, che possono riguardare strumenti emessi da società che controllano indirettamente l’impresa, controllate e controllate della controllante. Ultima differenza, l’agevolazione per startup innovative non prevede limiti di reddito, quella ordinaria invece si applica a un limite massimo di 2.065,83 euro.
Vendita o cessione
L’esenzione riguarda il momento in cui le azioni vengono assegnate e l’esercizio dei diritti che ne derivano, non la loro eventuale cessione, che se avviene nei confronti della startup innovativa, il guadagno che ne deriva concorre alla formazione del reddito IRPEF; se invece si vendono le azioni ad altri si applicheranno le regole dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir). Attenzione: questi guadagni si dichiarano nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione, ma il valore rilevante è quello relativo al momento in cui sono stati assegnati. Le differenze (minuvalenze o plusvalenze) sono tassate ai sensi dell’articolo 67 del Tuir. Gli strumenti finanziari devono comunque essere stati assegnati dopo l’entrata in vigore della legge, quindi dopo il 19 dicembre 2012.
Stock option ai professionisti
C’è un regime agevolativo anche per strumenti finanziari assegnati ai professionisti, maturati in seguito a prestazioni di opere e servizi: anch’essi non concorrono alla formazione del reddito, con le regole previste dal comma 4 dell’articolo 24 del Dl 179/2012. In questo caso, l’agevolazione vale sia per l’assegnazione sia per la cessione (mentre resta invariata la tassazione sulle plusvalenze).