La trasferta è lo spostamento provvisorio del lavoratore in una località diversa da quella in cui svolge normalmente la propria attività, a causa di esigenze aziendali transitorie e contingenti: il contratto non subisce modifiche, è possibile che vengano riconosciuti al lavoratore indennità e rimborso spese. Dal punto di vista fiscale, è regolamentata dall’art. 51, co. 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir):
- l’indennità forfettaria non fa reddito imponibile fino a 46,48 euro giornalieri se nel territorio nazionale e fino a 77,47 euro se all’estero, sempre al netto delle spese di viaggio e trasporto;
- il rimborso spese analitico per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, ecc. non concorre a formare reddito fino a 15,49 euro giornalieri su territorio nazionale e 25,82 euro all’estero;
- il rimborso misto (analitico delle spese + indennità di trasferta) prevede la riduzione di 1/3 per l’indennità forfettaria in caso di rimborso spese di alloggio o vitto e di 2/3 in caso di rimborso spese di entrambe le voci.
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Il distacco si realizza invece, secondo il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
“quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Lavoratore distaccato residente in Italia
Ai fini della tassazione sarà soggetto alla tassazione italiana. Come previsto dall’art. 51 del Tuir, co. da 1 a 8, la base imponibile è determinata dall’indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti e dagli assegni di sede e di altre indennità percepite per servizi prestati all’estero.
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Le prime voci elencate subiscono, per il primo anno, un regime speciale in occasione di un trasferimento dalla sede di lavoro e non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% fino a 1.549,37 euro per i trasferimenti in Italia e 4.648,11 euro per quelli verso o di ritorno dall’estero. Secondo il co. 8 del citato articolo, se il dipendente ottiene assegni di sede e altre indennità per servizi svolti all’estero e percepiti per compensare il disagio del dipendente, può accedere a un regime agevolato secondo cui l’indennità concorre alla formazione della base imponibile per il 50% dell’ammontare.
Se la permanenza all’estero supera 183 giorni in 12 mesi con requisiti di continuità ed esclusività, la retribuzione del lavoratore è definita a partire dalle retribuzioni convenzionali indicate ogni anno da un decreto interministeriale del ministero del Lavoro a dell’Economia.
Lavoratore distaccato non residente in Italia
I redditi prodotti fuori dall’Italia non concorrono a costituire la base imponibile. Dal punto di vista previdenziale, i contributi vanno pagati differentemente se il Paese estero ha o meno un accordo son l’Italia circa la sicurezza sociale. In caso affermativo la base imponibile previdenziale si calcola seguendo i co. da 1 a 8, art. 15, Tuir, in caso negativo si calcolano in base alle retribuzioni convenzionali, come previsto dalla L. 398/1987.