Tratto dallo speciale:

TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali

di Barbara Weisz

Pubblicato 10 Giugno 2014
Aggiornato 8 Ottobre 2014 14:25

logo PMI+ logo PMI+
Cambiano le regole 2014 per l'acconto: niente esenzioni IMU per i terreni agricoli, applicate invece ai fabbricati rurali, su cui grava una TASI fino allo 0,1%.

Il settore agricoltura ha regole particolari per quanto riguarda IMU e TASI su terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale. Ecco un vademecum per il versamento dell’acconto, cercando di risolvere i numerosi dubbi applicativi, a cui rispondono in parte le FAQ del Ministero.

=> Le FAQ su IMU e TASI 2014

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Pagano la TASI e sono esenti IMU. Il comma 678, articolo 1, 147/2013 (Legge di Stabilità) stabilisce che la TASI può arrivare allo 0,1% ma anche essere azzerata dalla delibera. Il comma 708 aggiunge che non pagano l’IMU. Quindi:

  • nei Comuni senza delibera  i proprietari di fabbricati rurali non versano nulla a giugno.
  • nei Comuni con delibera si paga l’acconto TASI a giugno, o con aliquota stabilita o, se non è stata specificata, si paga l’acconto del 50% prendendo come riferimento l’aliquota dell’1 per mille.

Terreni agricoli

Non pagano la TASI ma nal 2014 si torna a pagare l’IMU su tutti i terreni agricoli, anche quelli di coltivatori diretti e agricoltori professionali (esentati nella seconda rata 2013). L’aliquota base dello 0,76% (la stessa degli immobili diversi dalla prima casa) può essere modulata dal Comune fino all’1,06%. Quindi, questi immobili pagano comunque l’acconto IMU del 16 giugno anche in mancanza di delibera 2014, applicando eventualmente le aliquote dell’anno scorso o del 2012.

=> Speciale TASI

Attenzione: il Decreto IRPEF (DL 66/2014, articolo 22, comma 2) stabilisce che dal 2014 si possa applicare sui terreni agricoli un’esenzione a seconda della loro altitudine, sulla base di apposito decreto ministeriale che potrà anche prevedere condizioni differenziate per coltivatori diretti e agricoltori professionisti. Ma questa regola sarà applicabile solo se entro il 16 giugno arriverà il decreto, in caso contrario si continuano a seguire le indicazioni degli anni scorsi, contenute nel decreto MEF 3/2012.

=> Speciale IMU