Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla prestazione del 730/2014 (scarica il modello) da parte dei contribuenti senza sostituto d’imposta, sulle nuove possibilità di compensazione, sui rimborsi superiori ai 4mila euro per carichi di famiglia. E’ tutto nella risoluzione 57/E del 30 maggio 2014, che di fatto risponde a una serie di quesiti posti da sostituti d’imposta, CAF, commercialisti e professionisti abilitati. Vediamo tutto.
=> Speciale Modello 730/2014
Il 730 senza sostituto d’imposta
Novità 2014 prevista dal Decreto Fare, convertito dalla legge 98/2013, consente ai contribuenti senza sostituto d’imposta (magari perchè hanno perso il lavoro) di presentare il 730 al CAF o professionista abilitato così da ottenere subito eventuali rimborsi fiscali. Possono beneficiarne i titolari di redditi da lavoro dipendente (articolo 49 TUIR) o assimilati (comma 1, articolo 50 TUIR):
- Compensi di lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di trasformazione de i prodotti agricoli e della piccola pesca (lettera a).
- Borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lettera c).
- Compensi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o enti, collaborazioni a giornali, riviste o enciclopedie, collaborazioni a collegi o commissioni (lettera c-bis).
- Remunerazione dei sacerdoti (lettera d).
- Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con esclusione di quelle dei membri del Parlamento europeo (lettera g).
- Assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro compresi quelli corrisposti al coniuge e quelli corrisposti in forza di testamento o donazione modale (lettera i).
- Compensi per lavori socialmente utili (lettera l).
Quindi, ad esempio, possono presentare il 730 i titolari di reddito dipendente o assimilato con un contratto che non comprende i mesi di giugno e luglio. Casi particolari:
- Coniugi di cui uno solo dipendente o assimilato: è possibile presentare il 730 in forma congiunta, anche se nessuno dei due ha sostituto d’imposta e uno dei due ha un reddito diverso da quelli esposti sopra.
- Cessazione del rapporti di lavoro fra la presentazione del 730 e il 27 ottobre: il contribuente può presentare un 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 barrando la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto”. Il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.
- Nuovo rapporto di lavoro dopo la presentazione del 730 senza sostituto: sempre entro il 27 ottobre, se il contribuente ha un nuovo sostituto può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1, per ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta.
- 730 a un sostituto non tenuto al conguaglio: il contribuente presenta il “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.
=> Guida alla compilazione del 730/2014
Rimborsi oltre 4mila euro
La Legge di Stabilità (comma 586, legge 147/2013) prevede verifiche fiscali sulle richieste di rimborso superiore ai 4mila euro per la detrazione di carichi di famiglia o per eccedenze di precedenti dichiarazioni. Le somme identificate come “eccedenza” rilevano ai fini del controllo anche se derivanti da fattori diversi dalla richiesta di detrazione per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione.
Detrazioni IRPEF: rimborso in busta paga con verifica
Se il credito spettante in base alle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato per versamenti con F24, non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e quindi non concorrerà al raggiungimento dei 4omila euro. Questo vale anche per le somme utilizzate in compensazione. In pratica, il controllo dell’Agenzia delle Entrate (al quale è subordinato il versamento dell’eccedenza di imposta) scatta solo se si chiede il rimborso direttamente all’Agenzia. Naturalmente, se viene chiesto un rimborso superiore ai 4mila euro determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e dalle eccedenze da precedente dichiarazione, il rimborso è erogato dal sostituto d’imposta.
Trattamento risultati contabili da parte di chi presta l’assistenza fiscale in caso di eccedenza superiore ai 4mila euro: non deve produrre il risultato contabile modello 730-4 destinato al sostituto d’imposta in assenza di seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale al quello segnato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione. Se invece l’importo della seconda o unica rata di acconto è superiore a quello del rigo 164, deve essere prodotto il modello 730-4 limitatamente alla differenza tra i due importi.
L’Agenzia delle Entrate deve effettuare i controlli entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione, e poi effettua direttamente il rimborso. Per ottenere l’accredito sul conto corrente, si presenta apposita richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: “Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente“. Il conto deve essere intestato o cointestato al contribuente titolare del rimborso, il modello per comunicare codice Iban può essere presentato in via telematica per chi ha il pin oppure fisicamente agli sportelli dell’Agenzia.
Compensazioni
Da quest’anno le somme a credito possono essere utilizzate non solo per pagare l’IMU 2014, ma anche per tutte le altre imposte versate con il modello F24 (comma 617 della Legge di Stabilità). In questo caso, il contribuente compila il quadro “I Imposte da compensare” del modello 730: se utilizza l’intera somma, barra la casella 2, se ne utilizza solo una parte la indica in casella 1. Attenzione: nel caso di 730 integrativo, non si può utilizzare in compensazione un credito inferiore a quello già utilizzato nel modello originario e versato con F24. Se il versamento non è stato effettuato, invece, il modello integrativo può prevedere correzioni.
Conservazione documenti
Caf e professionisti abilitati devono conservare le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e una copia delle dichiarazioni fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Questi documenti possono essere conservati in formato cartaceo o elettronico, in quest’ultimo caso con le seguenti modalità: dichiarazioni e prospetti di liquidazione in formato originale, copia della documentazione a base del visto di conformità in formato PDF o TIFF. La documentazione, in caso di richiesta, va trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Attenzione: l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dagli obblighi di conservazione.
=> Vai alle FAQ sul 730 2014
Conguaglio sostituto d’imposta
Se risulta un credito, il sostituto lo rimborsa mediante riduzione delle ritenute Irpef o delle addizionali regionali o comunali sui compensi del mese di luglio. Se queste somme non bastano, gli importi residui vengono rimborsati con le ritenute dei mesi successivi (il sostituto ne deve dare notizia al contribuente insieme al primo rimborso). (Fonte: risoluzione 57/E Agenzia delle Entrate)