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Deducibilità IMU su beni strumentali in UNICO SC 2014

di Alessandra Caparello

Pubblicato 29 Maggio 2014
Aggiornato 6 Ottobre 2014 07:23

Mini guida alla deducibilità IMU del 30% in UNICO SC 2014 sui fabbricati e terreni strumentali ai fini della determinazione del reddito.

Nel modello UNICO SC 2014 è possibile applicare la deduzione IMU sugli immobili strumentali d’impresa – capannoni,  uffici, ecc. – ai fini della determinazione del reddito (comma 1 articolo 14 DLgs. 23/2011, modificato dalla Legge di Stabilità 2014): su fabbricati e terreni strumentali per destinazione e per natura, l’IMU è deducibile quest’anno del 30% e il prossimo del 20%.

=> Deducibilità IMU del 30% per le imprese

E’ nel rigo RF55 del modello Unico SC 2014 che vanno indicate le variazioni in diminuzione: ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. Per la deduzione del 30% IMU (relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione) si utilizza il codice 38.

=>Scarica UNICO CS 2014

L’IMU resta comunque indeducibile ai fini IRAP e, in  base ai chiarimenti del Ministro Padoan, anche ai fini IRES. Il punto è che l’art. 14, co. 1, DLgs. 23/2011 prevedeva l’indeducibilità IMU da IRPEF, IRES ed IRAP, ma la Legge di Stabilità 2014 (commi 715 e 716, art. 1, L. 147/2013)  ha introdotto in deroga la possibilità di dedurre l’IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e da quello di lavoro autonomo, dal periodo d’imposta 2013 (UNICO 2014) in via transitoria.

Immobili con IMU deducibile

I fabbricati e terreni strumentali per destinazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 2 del Tuir, sono quegli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione dell’impresa commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla classificazione. Quelli strumentali per natura sono invece individuati nelle categorie catastali seguenti:

  • A10: Uffici e studi privati
  • B: collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme, case di cura ed ospedali (senza fine di lucro), prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto, magazzini sotterranei per depositi di derrate
  • C: negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro), stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro), stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro), tettoie chiuse od aperte
  • D: opifici, alberghi e pensioni (con fine di lucro), teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di  lucro), case di cura ed ospedali (con fine di lucro), istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro), fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro), fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
  • E: stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo.

Casi particolari

Per dedurre l’IMU, le imprese individuali devono prima iscrivere il bene in contabilità, mentre per i lavoratori autonomi l’unica tipologia di immobile da considerarsi strumentale è quella per destinazione. Ad ogni modo, è esclusa la deducibilità IMU su:

  • immobili strumentali per natura ma destinati alla vendita (beni merce);
  • immobili patrimonio di imprese commerciali che non costituiscono beni strumentali né alla cui produzione o scambio è diretta l’attività, a prescindere dalla categoria;
  • aree fabbricabili.