La prestazione INPS correlata all’incentivo all’esodo è fruibile anche per lavoratori iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, dipendenti di aziende pubbliche privatizzate che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione in GDP. (Circolare INPS n. 63 del 19 maggio 2014).
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Incentivi esodo: pensione anticipata
La Riforma del Lavoro Fornero (articolo 4) ha istituito in forma stabile l’incentivo all’esodo – possibilità per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a meno di 4 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione, di accedere all’assegno in maniera anticipata, previo accordo sindacale e in aziende con più di 15 dipendenti, in genere per eccedenza di personale – con erogazione di una prestazione INPS di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe a requisiti raggiunti.
Obblighi datore di lavoro
Previo accordo con i sindacati, l’azienda presenta domanda all’INPS accompagnata da fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS. Il datore di lavoro è poi obbligato a versare mensilmente la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento, l’INPS notifica avviso di pagamento.
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Incentivo per iscritti in GDP
La prestazione è erogata su richiesta del datore di lavoro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La sede INPS competente per la Gestione Dipendenti Pubblici, una volta accertati i requisiti, provvede alla determinazione dell’importo, pari al trattamento pensionistico che spetterebbe al momento di accesso alla pensione in base alle regole vigenti, esclusa contribuzione figurativa correlata (che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo). La prestazione viene pagata sempre in 13 mensilità, con rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. NB: sulla prestazione non si applica la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), né possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (es.. cessione del quinto dello stipendio, per mutui, ecc.). Inoltre, la prestazione non è reversibile e, in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta.
Prestazione con meno di 62 anni
Per i soggetti iscritti alla GDP prima del primo gennaio 1996, che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo si applica una riduzione pari a:
- 1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione prima dei 62 anni;
- 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Anche per il lavoratore che accede all’esodo la prestazione erogata dal datore di lavoro è soggetta alla riduzione di cui sopra. NB: Se alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore raggiunge i 62 anni, non ci sarà la riduzione.
=> In pensione con incentivi all’esodo: guida INPS per datori di lavoro
Contribuzione figurativa
I contributi figurativi, per i periodi di erogazione della prestazione di incentivo all’esodo, sono totalmente a carico del datore di lavoro. L’aliquota 2014 è del 32,65% per iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS; del 33% per iscritti alla gestione CTPS. I contributi figurativi sono versati per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Nel caso di decesso del lavoratore, l’obbligo contributivo si estingue e l’INPS provvederà a restituire al datore di lavoro gli eventuali contributi figurativi versati in eccedenza in anticipo.
Uniemens e Lista PosPA
La sede INPS competente, dopo aver accettato la fideiussione o a seguito di versamento da parte del datore di lavoro della provvista in un’unica soluzione, in presenza di lavoratori iscritti alle casse pensionistiche della GDP provvederà a richiedere alla Direzione Centrale Entrate l’apertura di una specifica posizione contributiva dedicata alla procedura di esodo. Il datore di lavoro, autorizzato al versamento dei contributi per i lavoratori in esodo, dovrà inserire:
- Codice cessazione (nell’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente>): il valore 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”
- Tipo Impiego: per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012”
- Tipo Servizio: va inserito il codice 60 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 (NB: tale elemento va valorizzato per il periodo di erogazione della prestazione)
- Imponibile: va indicato l valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata
- Contributo: va indicato l’importo della contribuzione da versare.
Nell’elemento “GestPensionistica” non devono essere valorizzati gli elementi “StipendioTabellare” e “RetribIndivAnzianita”.