Nuovi codici tributo dall’Agenzia delle Entrate per consentire ai contribuenti di pagare la IUC, istituita dalla Legge di Stabilità: la nuova tassa sui servizi comunali comprende TASI (Tassa Servizi Indivisibili – sostituisce l’IMU prima casa), TARI (Tassa Rifiuti) e IMU (resta su tutti gli immobili diversi dalla prima casa).
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TASI e TARI sono due tributi nuovi, quindi il Fisco ha istituito i relativi codici per il versamento in F24. Visto che la TARI sostituisce la TARES, i relativi codici restano gli stessi (cambia solo la denominazione a cui si riferiscono), mentre per la TASI ce ne sono di nuovi. E’ tutto contenuto in tre risoluzioni del 24 aprile: la n.45 riguarda la TARI, le n. 46 e n. 47 istituiscono i nuovi codici TASI rispettivamente per contribuenti privati ed enti pubblici. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità), che istituisce la Iuc, imposta unica comunale.
Tasi in F24
- “3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
- “3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
- “3960“: per aree fabbricabili,
- “3961“: per altri fabbricati.
Per la compilazione del Modello F24, questi codici tributo vanno esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con le seguenti indicazioni: nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella (si può consultare l’apposita tabella sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Nello spazio “Ravv“, barrare solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento, così come lo spazio “Acc” va segnato solo se il pagamento si riferisce all’acconto previsto in giugno nei comuni che hanno deliberato in tempo (doppio binario) mentre il campo “Saldo” va barrato appunto in sede di saldo a dicembre. Se e il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, bisogna barrare entrambe le caselle. Come avviene per l’IMU, nella casella “Numero immobili”, si indica il numero degli immobili, fino a un massimo di tre cifre. L’anno di riferimento è quello dell’anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se si tratta di ravvedimento, bisogna segnare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta bisogna versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Eccoli:
- “3962”: per gli interessi,
- “3963”: per le sanzioni.
Tasi in F24EP (Enti pubblici)
- “374E”: per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
- “375E”: aree fabbricabili,
- “376E”: altri fabbricati,
- “377E”: per gli interessi,
- “378E”: per le sanzioni.
Tutte le indicazione per la compilazione del modello F24EP sono contenute nella risoluzione numero 47/E del 24 aprile. I codici vanno inseriti nella sezione “Tasi IMU“.
=> Calcolo TASI e IMU 2014 su proprietà e affitto
Tari in F24
I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il pecedente riferimento alla Tres con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
- “3944”: valido per Tari (e Tares),
- “3945”: Tari (e Tares), interessi,
- “3946”: Tari (e Tares), sanzioni,
- “3950”: tariffa,
- “3951”: tariffa, interessi,
- “3952”: tariffa, sanzioni
Come si vede, ci sono sia i codici per la tassa vera e propria che quelli per la cosiddetta tariffa (nei comuni che la istituiscono, al posto della Tari). Quanto alla compilazione dell’F24, i codici si inseriscono nella “sezione IMU e altri tributi locali“, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con le stesse modalità previste per la Tasi. Ricordarsi che nello spazio “rateazione/mese rif” il numero della rata va indicato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” quello complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, si indicherà “0101”.
Tari in F24EP
Anche in questo caso, sono semplicemente stati ridenominati i precedenti codici istituiti per la Tares con la risoluzione 42/E del 28 giugno 2013, che vanno esposti nella sezione “Tares-Tari” del modello F24EP. Le indicazioni sono contenute nella risuluzione numero 47/E del 24 aprile, la stessa relativa alla Tasi per l’F24EP.
Fonti: le risuluzioni dell’Agenzia delle Entrate 45/E (Tari F24), 46/E (Tasi F24) e 47/E (Tari e Tasi F24EP)