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Aliquote contributive in Gestione Separata

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Febbraio 2018
Aggiornato 10 Febbraio 2018 18:34

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Aliquote INPS 2018, minimi contributivi e massimali di reddito per iscritti alla Gestione Separata: rincari per i collaboratori, versamenti invariati per le Partite IVA.

Sale al 33% l’aliquota contributiva per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, resta invece immutata la contribuzione per i liberi professionisti: l’istituto di previdenza aggiorna le aliquote 2018 con la circolare 18/2018, che fissa anche i nuovi massimali e minimali. Vediamo tutto.

=> Nuova Dis-Coll, istruzioni INPS

Collaboratori

Per i collaboratori scatta l’incremento 2018 previsto dalla Legge Fornero (articolo 2, comma 57, legge 92/2012), che porta l’aliquota al 33%. Si applicano poi le maggiorazioni: 0,51% per la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, 0,50% e 0,22% per finanziare la maternità. In base a queste regole, ecco le aliquote contributive 2018 per i collaboratori e le figure assimilate:

  • non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: aliquota totale pari al 34,23%, che si ottiene sommando al 33% le aliquote aggiuntive dello 0,51 e dello 0,72%
  • non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: aliquota totale pari al 33,72%, che si ottiene sommando al 33% lo 0,72% delle aliquote aggiuntive
  • titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: aliquota al 24%

Partite IVA

Restano invece invariate le aliquote per i liberi professionisti con partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria: pagano il 25% più le aliquote aggiuntive, per un totale del 25,72%. Anche in questo caso, aliquota al 24% per i pensionati o per coloro che hanno un’altra gestione previdenziale obbligatoria.

=> Autonomi in gestione separata, le nuove tutele

Applicazione

Le somme pagate entro il 12 gennaio 2018 si considerano percepite nel periodo di imposta precedente, con applicazione quindi delle vecchie aliquote (33,23% per collaboratori con maggiorazione Dis-Coll, 32,72% per altri collaboratori, 24% per pensionati e titolari di altra previdenza obbligatoria). Sono invariate le regole per il versamento dei contributi: pagamento con modello F24 (telematico per datori di lavoro privati, modello EP per le pubbliche amministrazione), entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Il massimale di reddito 2018 è pari a 101mila 427 euro, mentre il minimale è di 15mila 710 euro.

Ecco quali sono di conseguenza i minimi contributivi annui:

  • collaboratori al 34,23%: contributo minimo 5mila 377,533 euro;
  • aliquota al 33,72%: minimo 5mila 297,412 euro;
  • aliquota al 25,72%: minimo 4mila 040,612 euro;
  • aliquota al 24%: minimo 3mila 770,40 euro.

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