L’IVA su operazioni effettuate dal primo gennaio 2017 va detratta in base ai nuovi termini previsti dal decreto 50/2017: per risolvere i dubbi degli operatori, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 1/2018, che fornisce chiarimenti su come si applica la nuova detrazione IVA:
«al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Il norma relativa al momento in cui sorge il diritto alla detrazione IVA non è cambiata, quindi il rifermento continua a essere il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
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Ci sono una serie di distinguo da fare per tutte le operazioni effettuate negli ultimi anni, anche precedenti al 2017, per le quali non sia ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.
L’anticipazione della detrazione all’anno in cui sorge il diritto si applica a partire dalle fatture ricevute a partire dal primo gennaio 2017.
Nel caso in cui la fattura riguardi operazioni effettuate nel 2017, con imposta esigibile nello stesso anno, la detrazione va applicata entro il prossimo 30 aprile (termine per la dichiarazione IVA). Se però la fattura viene ricevuta nel 2018 ma riguarda un’operazione 2017, la detrazione potrà invece essere esercitata fino al 30 aprile 2019, ovvero il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2018.
La circolare delle Entrate propone esempi concreti, che tengono conto nel momento in cui viene registrata la fattura.
Acquisto di un bene il 20 dicembre 2017, con consegna merce e fattura nello stesso mese:
- se la fattura viene annotata nel 2017, l’imposta credito confluisce nella dichiarazione IVA relativa al dicembre 2017, che andava eseguita entro il 16 gennaio 2018 (siccome la circolare del Fisco è successiva, non si applicano sanzioni in caso di mancato rispetto di questo termine).
- Se invece il documento contabile viene registrato nel 2018 (al più tardi entro il 30 aprile, in un’apposita sezione del registro IVA relativo alle fatture 2017), il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale 2017 che si presenta entro il 30 aprile.
Ci sono poi i casi delle fatture ricevute negli anni precedenti al 2017, ma su cui l’IVA non è ancora stata detratta perché la legislazione consentiva di effettuare l’operazione fino al secondo periodo di imposta di successivo. In questi casi, continuano ad applicarsi i termini precedenti, quindi:
- acquisti effettuati nel 2015: diritto alla detrazione esercitabile fino al 30 aprile 2018;
- acquisti effettuati nel 2016: diritto alla detrazione fino al 30 aprile 2019.
Restano fissi i termini per la dichiarazione integrativa a favore, che consente di correggere errori fino al quinto anno d’imposta successivo. Infine, per quanto riguarda i soggetti che applicano lo split payment ovvero la scissione dei pagamenti (in base alla quale l’IVA viene pagata versata direttamente al Fisco), se decide per l’esigibilità anticipata dell’imposta, l’acquirente può decidere se dare rilevanza al momento di ricezione della fattura o a quello di registrazione. Se invece il momento dell’esigibilità e il pagamento coincidono, la registrazione della fattura avverrà in ogni caso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno di esigibilità.
Esempio: fattura in regime di scissione dei pagamenti emessa nel dicembre 2017, registrata dal committente nel febbraio 2018:
- se il contribuente applica l’anticipazione dell’esigibilità, l’IVA è detraibile con la liquidazione relativa al febbraio 2018;
- in caso in cui non venga esercitata l’opzione per l’anticipazione dell’esigibilità, la fattura può essere registrata entro il termine di liquidazione relativa all’anno in cui è stata pagata.
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Entrate 1/2018