Tra i Bonus previsti dalla nuova Legge di Bilancio arriva anche l’ampliamento di quello previsto per il settore dello sport. Nella Legge di Bilancio 2018 è infatti stato inserito un Pacchetto Sport con misure in favore di questo settore.
=> Legge di Bilancio 2018: tutte le misure
Bonus ammordernamento impianti calcistici
Ad esempio è previsto un credito d’imposta concesso in favore delle imprese dello sport che avviino progetti di ammodernamento impianti calcistici (Comma 352) nel caso in cui si tratti di società appartenenti:
- alla Lega di serie B;
- alla Lega Pro;
- alla Lega nazionale dilettanti.
Il credito è pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25.000 Euro, e viene concesso nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis. Per l’attuazione di questa misura bisognerà attendere l’apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.
Bonus ristrutturazione impianti pubblici
La Legge di Stabilità 2018 prevede agevolazioni sotto forma di credito di imposta anche in caso di erogazioni liberali finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (Commi 363-366), anche se destinati ai soggetti concessionari. L’agevolazione viene concessa alle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro effettuate nel corso del 2018, il credito di imposta sarà pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
- comunicare all’Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione;
- comunicare all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Disposizioni attuative dovranno essere definite con apposito decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.
=> Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali
Società con fini di lucro
Vengono istituite le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361) le quali hanno la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile. Per questa tipologia di società, nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, è prevista una riduzione alla metà dell’IRES, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
Come vincolo viene chiesto che lo statuto contenga:
- nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
- nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
- l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Ai servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, viene applicata l’aliquota IVA del 10% (n. 123-quater della Tabella A, parte III, del DPR 633/72).
Per quanto concerne la tipologia di contratto per il personale di società sportive lucrative:
- le collaborazioni rese in loro favore costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata continuativa e i relativi compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i collaboratori devono essere iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS;
- per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.
=> Team building: le migliori attività sportive da fare
Franchigia IRPEF
Viene inoltre introdotta una nuova franchigia IRPEF per compensi da attività sportiva dilettantistica (Comma 367), portando da 7.500 a 10.0000 Euro il limite entro cui indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR) non concorrono a formare il reddito.