Dal prossimo gennaio sale a 50mila euro il tetto che rende necessario presentare reclamo, con eventuale proposta di mediazione, prima di presentare vero e proprio ricorso. Si tratta della novità introdotta dal dl 50/2017 (articolo 10), che si applica agli atti impugnabili notificati dal Fisco a decorrere dal prossimo primo gennaio 2018.
=> Come funziona la mediazione tributaria
In pratica, quando un contribuente intende proporre ricorso contro un atto dell’Agenzia delle Entrate, se la somma è inferiore ai 50mila euro (prima il limite era 20mila euro), deve prima presentare un reclamo in base alle disposizioni previste dall’articolo 17-bis, comma 1, del dlgs 546/1992.
La data del primo gennaio 2018 si riferisce al momento in cui il contribuente riceve la notifica, non a quella in cui il Fisco ha inviato l’atto. Quindi, per tutte le notifiche ricevute dopo il primo gennaio, anche se la spedizione da parte dell’Agenzia delle Entrate era precedente, si applica il nuovo tetto di 50mila.
La presentazione del reclamo è condizione necessaria per l’ammissibilità del ricorso. Significa che prima di procedere a un ricorso giudiziario vero e proprio, per una contestazione fiscale che riguarda somme entro i 50mila euro, bisogna obbligatoriamente tentare prima la più agevola via del reclamo.
Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto e può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. L’ente destinatario del reclamo, se non accoglie il reclamo o l’eventuale mediazione, può a sua volta formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
Al termine del procedimento, la parte soccombente rimborsa le spese di giudizio maggiorate del 50%. La commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.
Se entro 90 giorni dal reclamo non è stato notificato accoglimento e non è stata presentata proposta di mediazione, automaticamente si procede al ricorso.
La legge prevede anche l’estensione agli atti dell’agente della riscossione la limitazione della responsabilità per danno erariale prevista dall’articolo 29, comma 7, del decreto legge 78/2010. Restano escluse le ipotesi di dolo.
50/2017