Professionisti e PA che effettuano la scissione dei pagamenti, versano l’acconto IVA 2017 entro il 27 dicembre, tenendo conto dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Il calcolo si tara sulla tipologia di contribuente e liquidazione IVA, mensile o trimestrale. Regole ed esempi di calcolo sono riportati nella circolare 28/2017 dell’Agenzia delle Entrate.
=> Split payment, guida alla nuova disciplina
In generale, l’acconto IVA deve essere determinato applicando uno dei tre metodi possibili: storico, previsionale, effettivo. Molto in sintesi:
- il metodo storico prevede un versamento pari all’88% dell’imposta versato lo stesso mese o trimestre dell’anno precedente,
- il previsionale è un acconto sempre pari all’88% di quanto si prevede di dover versare per il mese o trimestre in corso,
- il metodo effettivo calcola l’acconto in base alle operazioni annotate o effettuate (anche se non ancora annotate perché non sono decorsi i termini di emissione della fattura) nel mese (dal primo al 20 dicembre) o nel trimestre (dal primo ottobre al 20 dicembre).
I soggetti che applicano lo split payment devono sempre effettuare il calcolo tenendo conto anche dell’imposto dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti (il meccanismo che, lo ricordiamo, prevede che il fornitore includa l’IVA in fattura, senza però incassarla perché il cliente la versa direttamente al Fisco).
Il versamento è unitario, comprende quindi le operazioni con e senza scissione dei pagamenti. Se il contribuente utilizza il metodo storico, e il 2017 è il primo anno in cui applica la scissione dei pagamenti, in caso di liquidazione mensile per la parte relativa allo split payment prende come riferimento le operazioni del novembre 2017, in caso di liquidazione trimestrale le operazioni in split payment del terzo trimestre.
Per esempio, un contribuente con liquidazione IVA mensile che utilizza il metodo storico, prenderà come riferimento il dicembre 2016 (ipotizziamo che il versamento sia stato pari a mille euro). Aggiungerà poi l’imposta relativa alle operazioni in split payment effettuate nel novembre 2017 (ipotizziamo che siano 500 euro). La base di calcolo per l’acconto del 27 dicembre è 1500 euro. L’acconto (885), sarà quindi pari a 1320 euro.
Se nel 2016 il contribuente non ha versato l’acconto perché c’era un’eccedenza detraibile, ne terrà conto anche nel versamento 2017. Facciamo ancora l’esempio di un contribuente in liquidazione mensile, ipotizzando che non abbia effettuato il versamento di dicembre 2016, abbia un’imposta da split payment relativa alle operazioni di novembre 2017 pari a 500 euro, e un’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del dicembre 2016 pari a 300 euro. La base di calcolo risulta pari a 200 euro (operazioni in scissione dei pagamenti meno l’eccedenza), l’imposta pari a 176 euro (l’88%).
Ricordiamo che non è dovuto il versamento se l’acconto è inferiore a 103,29. Sono esenti i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2017, o che l’hanno cessata nel corso dell’anno (o prevedono di farlo entro dicembre), le partite IVA in regime dei minimi o che applicano il regime forfettario al 15%, gli agricoli in regime di esonero.
Agenzia Entrate del 15 dicembre 2017