Non è punibile una società che non versa le accise se riporta incolpevolmente una voce doganale errata nelle proprie dichiarazioni Intrastat, ritenendola corretta sulla base di quanto indicato in fattura dai fornitori comunitari. Nel caso di specie, un operatore economico italiano, in diversi periodi d’imposta, aveva effettuato acquisti intracomunitari di oli lubrificanti, utilizzando un codice di nomenclatura combinata che non prevedeva il pagamento delle accise.
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In realtà però le accise erano dovute, ad accorgersene è stata l’Agenzia delle dogane con un controllo chimico del prodotto. L’Agenzia delle dogane ha quindi ripreso a tassazione il tributo, maggiorato di sanzioni e interessi e ha trasmesso alla Procura della Repubblica la notizia di reato per violazione dell’art. 40, primo comma, lett. B), d.lgs. 504 del 1995, secondo cui:
“E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa”.
Ad essere errata era però la classificazione doganale riportata in fattura dal fornitore e, in sede penale, l’operatore economico è riuscito a dimostrare la propria buona fede, provando provato che l’errore nella classificazione dei prodotti acquistati era stato del tutto involontario, visto che la società si era limitata a riportare nei documenti contabili la voce doganale indicata in fattura dai propri fornitori comunitari e provvedendo a sanare immediatamente la violazione, versando interamente il tributo dovuto.
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A fronte di tale volontà dell’operatore e delle argomentazioni fornite dallo stesso, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento.