Si può presentare la domanda utilizzando la nuova procedura online oppure utilizzando la PEC, o ancora recandosi agli sportelli dell’agente della riscossione: sono le modalità con cui il contribuente può aderire alla nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale.
Attenzione: il decreto attualmente in vigore prevede che si possano rottamare solo le cartelle notificate all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017, ma la legge di conversione ha ampliato la rottamazione a tutti i carichi a partire dal 2000.
In pratica, la rottamazione 2017 è una riedizione della misura dello scorso anno, estesa ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione fino al 30 settembre 2017. Al momento, i moduli e le procedure pubblicate sul sito dell’agente della riscossione si riferiscono, naturalmente, alla formulazione in vigore della legge, quindi alla possibilità di rottamare esclusivamente le cartelle 2017. Ma non appena sarà in vigore la legge di conversione, si potranno presentare le domande anche per i ruolo relativi ai precedenti 16 anni. Fatta questa premessa, vediamo una guida alla presentazione della domanda 2017.
=> Rottamazione 2017, FAQ caso per caso
Per essere ammessi alla rottamazione cartelle esattoriali 2017 bisogna presentare domanda entro il prossimo 15 maggio, utilizzando il modello DA – 2017, pubblicato sul sito. Ricordiamo in estrema sintesi che la rottamazione cartelle consente di sanare le pendenze tributarie e contributive pagando per intero la somma originariamente dovuta con uno sconto su sanzioni e interessi, mentre per quanto riguarda le multe stradali lo sconto è limitato agli interessi (essendo la multa una sanzione). Vediamo la procedura di compilazione della domanda da trasmettere poi via PEC o da consegnare agli uffici (la procedura online è diversa).
=> Rottamazione 2017 online con Fai D.A te
Il frontespizio del modello è dedicato ai dati anagrafici: si inseriscono i dati del dichiarante, che dev’essere l’intestatario delle somme oggetto di rottamazione. Nel caso in cui invece il dichiarante sia un legale rappresentante, tutore, curatore eccetera, bisogna specificare anche i dati della società o ente per cui si chiede la definizione agevolata. Il domicilio da indicare è quello che verrà poi usato per tutte le comunicazioni. C’è poi lo spazio relativo alla dichiarazione, in cui bisogna barrare una delle due caselle. Se la rottamazione riguarda tutti i carichi pendenti del contribuente, si barra la relativa casella.
Se l’adesione riguarda solo alcune cartelle (non tutte quelle pendenti), si barra la seconda casella, e poi si indica nella griglia sottostante il numero della o delle cartelle o avvisi di pagamento. Il numero della cartella da indicare è quello riportato nell’intestazione della cartelle di pagamento, come indicato nella figura sottostante.
Se invece l’oggetto della rottamazione è un avviso di accertamento esecutivo, il numero è quello segnato come riferimento interno.
Infine, se la somma da sanare è un carico INPS, si segna il numero dell’atto.
E’ anche possibile aderire alla rottamazione con riferimento solo ad alcuni ruoli indicati nelle cartelle, oppure ad alcuni carichi che compongono i singoli ruoli. In questo caso, si compila anche l’apposito prospetto, a pagina 3 della domanda, indicando prima il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente, e poi l’identificativo delle somme per cui si chiede la rottamazione. Se la richiesta riguarda solo alcuni ruolo contenuti nella cartella, si indica il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo“.
Se invece la definizione agevolata riguarda solo alcune somme di uno o più ruoli, si indica il riferimento contenuto nella colonna estremi dell’atto della sezione “Dati identificativi della cartella”.
Nella sezione dedicata al pagamento bisogna indicare se il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione entro il luglio 2018 (barrando l’apposita casella), oppure in cinque rate di pari importo, oppure in due, tre o quattro rate. Per ogni opzione ci sono le apposite caselle. Le scadenze delle rate sono luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, e febbraio 2019.
Infine, si dichiara la eventuale presenza di giudizi pendenti barrando l’apposita casella, e in questo caso anche l’impegno a rinunciarvi, barrando la seconda casella. Il riquadro sulla dichiarazione sostitutiva si compila solo nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un legale rappresentante. Se il modulo in forma cartacea allo sportello è presentato da un soggetto diverso dal dichiarante, ci vuole delega.
Agenzia delle Entrate – Riscossione