La manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 (Dl 50/2017) ha introdotto novità in tema di contratti di locazione breve prevedendo nuovi adempimenti per gli intermediari, sia agenzie web che tradizionali. A realizzare una utile guida su tali novità normative è stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/2017.
Si parte dalla definizione del contratto di locazione breve:
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.
Requisiti del locatore
La disciplina prevista dalla manovra correttiva 50/2017 si applica nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore, anche se intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La norma si applica anche qualora il locatore sia un sub locatore o un comodatario che concede a terzi la disponibilità dell’immobile a titolo oneroso.
L’applicazione dell’adempimento è vincolata ai contratti stipulati tra persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori della attività d’impresa.
Devono dunque ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio di attività d’impresa:
La condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio di un’attività commerciale riguarda entrambe le parti del contratto e, analogamente a quanto previsto in materia di cedolare secca sono, quindi, esclusi dall’ambito applicativo della norma anche i contratti di locazione breve che il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei dipendenti.
Escluso anche il caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.
=> Locazioni brevi, tutte le regole
Requisiti del contratto di locazione
Non è prevista l’adozione di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto ma questo deve avere come oggetto immobili posti in locazione a destinazione residenziale (finalità abitative):
- categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.);
- singole stanze dell’abitazione, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti.
La si applica prescindendo dal reddito derivante dal contratto di locazione in quanto riferita sia ai contratti di locazione produttivi:
- di reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile);
- di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile, ad esempio di locazione o di comodato).
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati in Italia, poiché quelli situati all’estero producono redditi diversi da quelli sopra citati, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR.